Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19324 del 07/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19324 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Arich Karim, nato in Marocco il 02/02/1984

avverso la sentenza del 14/06/2012 della Corte d’Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, pronunciata a seguito di annullamento con
rinvio, a seguito di ricorso per cassazione, della precedente sentenza del
15/02/2011 limitatamente all’attenuante della provocazione, veniva confermata
la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna del
23/04/2010, con la quale Karim Arich veniva ritenuto responsabile sei reato

1

Data Udienza: 07/02/2013

continuato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110,
commesso il 04/10/2009 in Bologna in danno di Abdul Reda, e condannato alla
pena di anni quattro di reclusione.
l’imputato ricorrente deduce illogicità della motivazione sul diniego
dell’attenuante della provocazione.

Alla precedente udienza del 19/12/2012 il difensore del ricorrente avv.
Alessandro Cristofori faceva pervenire rinuncia al ricorso, non accompagnata da
procura speciale. Interpellato nelle more, il ricorrente, attualmente detenuto, ha
fatto pervenire propria istanza del 19/12/2012, con la quale lo stesso chiedeva
testualmente la pronuncia di una sentenza definitiva «non avendo richiesto il
ricorso per cassazione» e manifestando l’intenzione di ricorrere al benefico della
liberazione anticipata; dichiarazione, questa, che deve essere intesa come una
sostanziale rinuncia al ricorso.
Quest’ultimo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle Ammende che, valutata la vicenda processuale, appare
equo determinare in C. 500.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 07/02/2013

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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