Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19323 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19323 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSTUNI TEODORO N. IL 01/09/1951
avverso la sentenza n. 327/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la
decisione di primo grado con la quale Teodoro Ostuni veniva condannato, con le
circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni uno di reclusione in
relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n.1423 del 1956 per avere violato le
prescrizioni della misura di prevenzione.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

Rileva che è stato provato dalla difesa che le condizioni di salute del sottoposto, che
provoca stati di profonda ed innaturale sonnolenza, potevano avere determinato la
mancata risposta al controllo dei carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto e nella mera
riproposizione dei rilievi dedotti con l’atto di appello sui quali la Corte territoriale ha
motivato compiutamente ancorando la decisione ai fatti accertati e tenendo conto anche
delle deduzioni difensive.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

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