Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19323 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19323 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS ROBERTO nato il 25/08/1983 a LANCIANO

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Roberto De Sansgis ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Lanciano con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per il reato di falsa testimonianza. Egli deduce, con un
unico motivo, la violazione di legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provata la falsa testimonianza,
motivando in ordine alla attendibilità degli altri testimoni ed al contrasto fra le dichiarazioni
rese dal De Sanctis (in relazione al circostanze direttamente percepite) ed alla coerente
narrazione di tutti gli altri testi (v. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). A fronte della
precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del
.

gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su
aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, ‘dovendo la Corte di legittimità
limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le

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