Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19323 del 07/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19323 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Gradassi Gianfranco, nato a Ravenna il 07/09/1935
2. Gibini Marco, nato a Ravenna il 30/09/1960

avverso la sentenza del 03/11/2011 della Corte d’Appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Mura, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio nei confronti del Gradassi
limitatamente alla contravvenzione ascrittagli perché estinta per prescrizione con
eliminazione del relativo aumento di pena e per il rigetto nel resto dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Ravenna del 26/02/2009, con la quale Gianfranco Gradassi veniva ritenuto

1

Data Udienza: 07/02/2013

responsabile del reato continuato di cui agli artt. 582 cod. pen. e 4 legge 18
aprile 1975, n. 110 (capi A e B) e Marco Gibini veniva ritenuto responsabile del
reato continuato di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. (capi C e D), commessi in
danno reciproco in un bar di Ravenna il 05/01/2006 durante una lite nel corso
della quale il Gradassi colpiva il Gibini con un coltello a serramanico al fianco
sinistro cagionando eviscerazione e pericolo di vita, ed il Gibini colpiva il Gradassi
con pugni e calci al volto ed all’addome, cagionando trauma cranico commotivo,
e lo minacciava di morte puntandogli contro un coltello da cucina; e condannati il

dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni da ciascuno inferti al
coimputato costituitosi parte civile.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente Gibini deduce in primo luogo nullità della sentenza impugnata
per violazione del principio di correlazione rispetto ad un’imputazione di lesioni
contestata in forma alternativa fra una condotta attiva ed una condotta reattiva,
rispetto alla quale la Corte territoriale non chiariva quale condotta fosse stata
ritenuta provata e comunque le ragioni di tale opzione.
2. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, il ricorrente
Gibini deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su inattendibili
dichiarazioni dei testi Revil e Carbone, e mancanza di motivazione sulla
ricostruzione dei fatti, affidata al mero rinvio alla sentenza di primo grado, e
sulle ragioni dell’esclusione dell’aver l’imputato reagito ad un’aggressione del
Gradassi.
3. Sul disconoscimento della scriminante della legittima difesa, il ricorrente
Gibini deduce illogicità della motivazione nel riferimento alla sproporzione della
condotta lesiva dell’imputato rispetto all’aggressione subita ad opera del
Gradassi; mentre quest’ultimo deduce nel proprio ricorso contraddittorietà della
motivazione, in ordine all’aver il Gradassi accoltellato il Gibini quando questi non
aveva più il coltello in mano, rispetto alle prodotte deposizioni dibattimentali dei
testi Revil e Carbone.
4. Sulla determinazione della pena, il ricorrente Gibini deduce mancanza di
motivazione nel mero riferimento a particolarità oggettive e soggettive del caso
che evidenzierebbero una particolare inclinazione dell’imputato alla violenza.
5.

Il ricorrente Gradassi deduce violazione di legge nella mancata

declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B.

2

Gradassi al pena di mesi sei di reclusione ed il Gibini alla pena di anni due e mesi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso proposto dal Gibini sull’eccepita nullità della sentenza
impugnata per violazione del principio di correlazione è infondato.
Nella sentenza impugnata si dava invero atto del carattere sostanzialmente
alternativo dell’imputazione con riguardo alla contestualizzazione della condotta,
ricondotta sia alla reazione all’aggressione del Gradassi che ad un’azione
autonomamente posta in essere nel corso della lite con il coimputato. Detto

le alternative contestate; ed alla stessa, come meglio si vedrà nell’esame dei
punti che seguono, era specificamente ed inequivocabilmente riferita la
motivazione del giudizio di condanna. Nessuna difformità vi era pertanto fra il
fatto contestato e quello per il quale l’imputato era ritenuto responsabile.

2. I motivi di ricorso proposti dal Gibini sull’affermazione di responsabilità
per il reato di lesioni sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto non si riduceva, come
sostenuto dal ricorrente, al richiamo alla decisione di primo grado, ma
argomentava specificamente in base alla dichiarazioni dei testimoni oculari Revil
e Carbone. L’illogicità del giudizio di attendibilità di dette deposizioni viene
dedotta dal ricorrente in base ad un dato, quello del non essersi i testi
immediatamente avveduti della coltellata inferta dal Gradassi al Gibini, superato
dall’ammissione degli stessi testimoni, di cui pure si dava atto nella sentenza, di
aver visto il Gibini ferito al fianco; circostanza che giustifica la complessiva
valutazione di credibilità dei testimoni, peraltro estranei ai contendenti, rispetto
alla possibilità che nella concitazione della lite gli stessi non abbiano percepito il
momento in cui il Gradassi colpiva il Gibini con il coltello, e comunque non
esclude la coerenza delle deposizioni nel riferire concordemente che il Gibini
colpiva ripetutamente il Gradassi, ed il riscontro delle stesse nelle lesioni
constatate sulla persona di quest’ultimo.

3. I motivi di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti sul disconoscimento
della scriminante della legittima difesa sono infondati.
La sentenza impugnata era anche per questo aspetto congruamente
motivata in base alle dichiarazioni dei testi Revil e Carbone, dalle quali risultava
che il Gibini percuoteva il Gradassi fino a farlo cadere a terra, e successivamente
si dirigeva verso il Gradassi bandendo dapprima un coltello e poi un bicchiere,
entrambi prelevati all’interno del locale, e dai quali veniva disarmato ad opera
degli stessi testimoni; mentre ad un dato momento il Gradassi col • Gibini
3

questo, la condotta non reattiva era correttamente individuata come presente fra

con un coltello a serramanico che il predetto aveva evidentemente portato con
sé recandosi nel bar.
Orbene, le incertezze segnalate dal ricorrente Gradassi, nelle allegate
dichiarazioni dei testi, sull’aver il predetto colpito con il coltello il Gibini prima o
dopo che lo stesso era stato disarmato dello strumento da taglio della quale si
era a sua volta munito, non incidono in modo significativo sulla logicità della
valutazione di insussistenza dei presupposti della scriminante in oggetto,
formulata dalla Corte territoriale. Il sintetico riferimento motivazionale alla

riconduzione della vicenda, come ricostruita alla luce degli elementi essenziali
delle testimonianze riportate, ad una sfida accettata da entrambi i contendenti.
Dal Gibiní, in particolare, aggredendo per primo il Gradassi e percuotendolo
violentemente ben prima di rendersi conto della disponibilità di un coltello da
parte dell’avversario, ed insistendo poi nella condotta con il tentativo di colpire il
Gradassi con gli oggetti raccolti nel bar; e dal Gradassi recandosi con un coltello
a serramanico nel locale ove vedeva trovarsi il Gibini, con il quale aveva dei
dissidi, e quindi con una predisposizione aggressiva che coerentemente i giudici
di merito ritenevano escludere che la coltellata inferta al Gibini potesse essere
ricondotta unicamente ad una reazione difensiva. Tanto integra per entrambi gli
imputati un comportamento di volontaria esposizione tale da impedire la
configurabilità della scriminante, escludendone il requisito essenziale della
necessità della difesa (Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 239205;
Sez. 1, n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205; Sez. 1, n. 12740 del
20/12/2011 (04/04/2012), El Farnouchi, Rv. 252352).

4. Il motivo di ricorso proposto dal Gibini sulla determinazione della pena è
infondato.
Il riferimento alle «particolarità oggettive e soggettive del caso in esame»,
del quale il ricorrente lamenta la genericità, è in realtà attribuito nella sentenza
impugnata al testo dell’atto di appello, che in effetti contiene tale espressione. I
giudici di merito argomentavano invece con riguardo alla propensione alla
prevaricazione ed alla violenza mostrata dalla condotta dell’imputato; ed in tal
senso la motivazione è senz’altro adeguata.

5. E’ viceversa fondato il motivo di ricorso proposto dal Gradassi sulla
mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B, per
il quale il termine prescrizionale risulta in effetti trascorso al 05/01/2011,
precedentemente dunque alla pronuncia della sentenza di appello. Il reato deve

4

sproporzione delle condotte esprime invero il complessivo giudizio della

pertanto essere dichiarato estinto con eliminazione del corrispondente aumento
di pena, determinato nella sentenza di primo grado in giorni dieci di reclusione.
I ricorsi devono per il resto essere rigettati, seguendone per il Gibini la
condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

contravvenzione sub B, che dichiara estinta per prescrizione, eliminando la
relativa pena di giorni dieci di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del Gradassi.
Rigetta il ricorso del Gibini, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 07/02/2013

Il Consigliere e nsore

Il Presid nte

Annulla la sentenza impugnata per il Gradassi limitatamente alla

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