Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19322 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19322 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VANGELI GIUSEPPE NICOLA, n. il 05/05/1971;
avverso la sentenza n. 2095/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 25/03/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Anielt lo, che chiedeva il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Pantaleo Cannoletta, che si riportava ai motivi di ricorso e ne chiedeva l’accoglimento;

Data Udienza: 13/07/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/03/2015 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 10/01/2014 di condanna, in sede di giudizio abbreviato, di Vangeli Giuseppe Nicola alla pena di anni dieci di reclusione in
ordine ai reati di tentato omicidio di Margari Luigi, aggravato dai futili motivi e dalla
recidiva, e di detenzione e porto di pistola cal. 38 (in Copertino il 28/08/2012).
1.1. Tra il Vangeli e il Margari sussistevano ragioni di astio, insorte circa un me-

zione di lavori di tinteggiatura, giudicato troppo elevato dal Margari. La dinamica
dei fatti poteva essere ricostruita nei termini seguenti:
– alle ore 13.32 del 28/08/2012 Polo Eliana consegnava al suo amico Vangeli un
marsupio contenente la pistola cal. 38 utilizzata contro il Margari, da lei custodita
presso la sua abitazione su richiesta del Vangeli;
– poco dopo il Vangeli giungeva presso il bar “Road 46” di Copertino e si intratteneva brevemente coi presenti;
– alle ore 13.59 veniva rilevato dalle videocamere della zona il transito davanti
al bar dell’autovettura Smart tg. DL 739KT condotta dal Margari;
– indi, la Smart del Margari invertiva la marcia in un’area di servizio e si arrestava in prossimità di un incrocio posto a poche decine di metri dal bar;
– il Margari scendeva dall’auto e si avvicinava al Vangeli, col quale iniziava a discutere dei costi della tinteggiatura, che il Vangeli stava eseguendo presso l’abitazione della madre del Margari, ritenuti troppo elevati;
– il Margari risaliva sulla Smart collocandosi al posto guida, ma veniva raggiunto
sul suo lato dal Vangeli, il quale estraeva improvvisamente dal marsupio la pistola,
con la quale esplodeva all’indirizzo del Margari cinque colpi, quattro dei quali lo attingevano all’addome;
– il Margari tentava la fuga uscendo dal lato passeggero, ma si accasciava subito, vicino allo sportello rimasto aperto, venendo soccorso da vari soggetti sopraggiunti in conseguenza del rumore degli spari;
– il Margari era caricato sulla Smart e accompagnato dal Cairo presso l’ospedale
di Copertino; l’intervento chirurgico, cui era sottoposto, permetteva di recuperare
tre ogive (la quarta era conficcata all’interno degli organi in attesa di successiva rimozione; la quinta, invece, era trovata sull’asfalto nei pressi del luogo del delitto).
1.2. La Corte di merito condivideva la qualificazione della vicenda del giudice di
primo grado di tentato omicidio, ravvisando l’elemento soggettivo del dolo alternativo, avendo l’agente rappresentato e voluto indifferentemente l’uno o l’altro degli
eventi (morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua
condotta cosciente e volontaria.

se prima per il compenso richiesto dal Vangeli alla madre del Margari per l’esecu-

Il dolo alternativo era desunto dai seguenti elementi: la micidialità dell’arma impiegata, la ravvicinata distanza tra imputato e vittima; la reiterazione dei colpi; la
zona attinta dai colpi e, cioè, la parte toracica dal momento riscontrate lesioni alla
pleura e al fegato, non costituita solo dalla parte bassa dell’addome (comunque sede di organi e di vasi sanguigni importanti).
La decisione del Vangeli di mirare all’addome, in una condizione di minorata difesa della vittima che, disarmata, aveva preso posto in auto, e di non arrestare l’iter criminoso al primo o al secondo colpo, doveva ritenersi compatibile con la previ-

sua condotta criminosa, in alternativa alle lesioni gravi parimenti previste e volute.
A conclusioni differenti, più favorevoli all’imputato, non potevano condurre
l’occasionalità dell’incontro tra il Vangeli e il Margari e l’iniziativa del Margari di avvicinare il Vangeli e di intraprendere la discussione sull’importo dei lavori di tinteggiatura. Tali circostanze determinavano l’occasione per il Vangeli di colpire gravemente il Margari in conseguenza di un astio e di uno spirito di vendetta, covati da
tempo. Il Margari riportava lesioni multiple da ferite da arma da fuoco all’addome,
al torace, al fegato, al bacino e in zone circostanti, non solo agli organi genitali.
L’espressione attribuita dall’imputato al Margari, che avrebbe scatenato la sua
reazione, costituiva un espediente postumo, creato ad arte per giustificare l’azione,
perché non riscontrato. Il Vangeli agiva con freddezza, attendendo il momento più
opportuno per colpire la vittima allorché risaliva in auto per allontanarsi.
Quanto all’aggravante dei motivi futili, era evidente l’assoluta sproporzione tra il
movente, rappresentato dalle contestazioni mossa dal Margari al Vangeli sulle opere
di tinteggiatura eseguite presso l’abitazione della madre, e l’azione criminosa di
tentato omicidio. Tale sproporzione consentiva altresì di escludere l’invocata attenuante della provocazione.

2. La difesa di Vangeli Giuseppe Nicola proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, sulla base dei motivi di impugnazione qui di seguito riportati.
2.1. Vizio di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43, 56, 575 e 582
cod. pen..
La sentenza impugnata forniva una ricostruzione del fatto lacunosa ed errata.
Il Margari non aveva iniziato a discutere dei costi della tinteggiatura: il lavoro
del Vangeli era terminato da tempo e per decisione del Margari, come si evinceva
dalle dichiarazioni della madre, la quale si lamentava per le richieste di danaro a
suo dire esose e, pertanto, si rivolgeva ad altri per la prosecuzione delle opere. Pe-

t

raltro, l’imputato e la parte offesa erano amici, ex coimputati e compagni di detenzione. Il Vangeli riscuoteva un acconto di euro duecentocinquanta, ma l’amico gli
chiedeva di sospendere i lavori e di riconsegnare le chiavi dell’abitazione. Il Margari

sione e la volontà dell’evento morte come conseguenza altamente probabile della

4
contestava al Vangeli di avere tentato di approfittare dell’incompetenza della madre, chiedendole un compenso eccessivo per la pitturazione. Il Margari pensava di
essere stato “tradito” da un amico, mentre il Vangeli mal sopportava che un suo
amico potesse ritenerlo capace di truffare la di lui madre.
Il 28/08/2012, il Vangeli si recava a casa della sua amica Polo Eliana, dalla quale riprendeva un revolver cal. 38, in precedenza affidatole perché lo custodisse. Nel
rientrare a casa si fermava al bar “Road 46”, dove si sedeva a bere qualcosa. Il
Margari transitava di lì alla guida della sua Smart. I due incrociavano lo sguardo e

marcia, tornava al bar, scendeva dall’autovettura e si dirigeva minacciosamente,
verso il Vangeli, contestandogli ancora di avere tentato di raggirare sua madre.
Più di una volta stavano per colpirsi reciprocamente. Il Vangeli non tirava l’arma
fuori dal marsupio. Il Margari, nel rimettersi in auto, si rivolgeva all’imputato con
toni minacciosi e, a questo punto, il Vangeli si avvicinava allo sportello lato guida
della Smart, impugnava l’arma e sparava verso i genitali del Margari, come emergeva dalle dichiarazioni dell’imputato. La minaccia verbale lanciata dal Margari provocava la violenta reazione del Vangeli.
La Snnart era una vettura alta da terra, quanto bastava per rendere disagevole
l’azione sopra descritta, mentre chiunque avrebbe potuto agevolmente far fuoco, se
non in direzione della testa, almeno contro il torace attraverso le lamiere dello sportello lato guida. Il Vangeli tentava di colpire il rivale nelle “parti basse” in immediata
risposta alla minaccia appena subita. L’imputato dirigeva i colpi dall’alto verso il
basso, e una delle ogive trapassava il glande della vittima.
Non era valutata la casualità dell’incontro, l’iniziativa del Margari di contestare di
nuovo al Vangeli il tentativo di approfittare della madre di un amico, l’atteggiamento arrogante e prepotente del Margari, che ritornava sul posto per sfogarsi in piazza, sulla porta di un bar, la posizione del Vangeli costretto ancora a subire le contestazioni verbali del Margari e a non reagire pur essendo occasionalmente armato e
l’ultima minaccia diretta anche alla moglie. In sentenza si evidenziava l’assenza di
riscontro all’espressione offensiva attribuita dall’imputato al Margari che avrebbe
scatenato la reazione violenta. A sua volta, però, il Margari non spiegava la decisione di invertire la marcia, per dirigersi contro l’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 61, n. 1),
cod. pen..
L’incontro tra i due soggetti era stato occasionale al pari del possesso dell’arma
da parte del Vangeli e il Margari avvicinava il Vangeli, per discutere sulle opere di
tinteggiatura. La reazione dell’imputato era determinata dalle predette contestazioLe contestazioni invece potevano essere state gravi o offensive. Il trascurabile

nessuno accennava al saluto. Dopo circa cento metri, il Margari invertiva di colpo la

5

costo dei lavori non comportava automaticamente la futilità dei motivi; anzi, la
condotta del Margari indicava il contrario.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 62, n. 2),
cod. pen..
L’esclusione dell’attenuante della provocazione da parte della Corte territoriale
scaturiva dal riconoscimento dei futili motivi.

1. Il ricorso è infondato.

2. Le censure della ricorrente sono inammissibili nella parte in cui sono dirette a
sollecitare una diversa ricostruzione in punto di fatto della dinamica dell’episodio
delittuoso attraverso la prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze
probatorie, risolvendosi sotto tale profilo in una doglianza di merito che non può
trovare ingresso nel giudizio di legittimità; mentre sono, invece, infondate nella misura in cui contestano la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio operata dalla sentenza impugnata.
2.1. La Corte d’appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato
nella parte in fatto, delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione
congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini
della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (in tal senso, Sez. 1,
10/07/2008 n. 30348, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, 02/12/2003 dep. 2004
n. 4842, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del
presente scrutinio di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità nell’esame
delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare
l’integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in
modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a
base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (conf. Sez. 4, 28/09/2004 n. 47891, Mauro, Rv. 230568).
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto
la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano
tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, con particolare riferimento alla posizione dell’imputato e della vittima, alle ragioni dell’azione, ecc., il
difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da
ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata,

CONSIDERATO IN DIRITTO

6
per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e
la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (cfr. Sez. 1,
29/11/2007 n. 47499, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, 13/09/2007 n. 37368, Torino,
Rv. 237302).
Il ricorrente, infatti, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’appello,
riporta una ricostruzione del fatto parzialmente alternativa diretta a valorizzare la
ragione dell’incontro tra imputato e persona offesa non ad un fattore casuale, bensì
alla volontà della vittima nonché all’indicazione di ulteriori elementi circa la validità

Con motivazione immune da censure, la Corte territoriale esponeva che la pregressa vicenda del pagamento dei lavori di pitturazione effettuati dal Vangeli presso
l’abitazione della madre del Margari costituiva solo l’occasione per lo scontro, che
invece veniva attuato mediante modalità efferate, con ripetuti colpi che attingevano
l’addome della vittima in più parti vitali, cagionando ferite notevolmente profonde.
Dinanzi a tale ricostruzione, la difesa del Vangeli reiterava la tesi già prospettata
in grado di appello circa la direzione dei colpi esclusivamente verso i genitali della
persona offesa, rielaborando alcune circostanze fattuali mediante argomentazioni
non in grado di disarticolare il quadro probatorio rappresentato nella sentenza impugnata.
2.2. Le doglianze del ricorrente sono infondate sotto il dedotto profilo della insussistenza dell’animus necandi.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito in termini di tentato omicidio la condotta realizzata dall’imputato, sulla base di una lettura nel suo complesso
logica, coerente e adeguatamente argomentata delle risultanze istruttorie, anche
per quanto riguarda la credibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa,
riscontrate dalle emergenze oggettive, applicando correttamente al caso concreto i
principi di diritto affermati da questa Corte in tema di sussistenza e di riscontro
probatorio dell’animus necandi e di apprezzamento dell’idoneità e della direzione
inequivoca degli atti a commettere il delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., così
da risultare incensurabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha puntualmente valorizzato, al fine di ritenere provato
il dolo omicidiario, la capacità offensiva e l’idoneità letale dell’arma utilizzata per
colpire la vittima, la reiterazione dei colpi, inferti da distanza ravvicinata e diretti
anche a regioni corporee interessate da organi vitali come quella dell’addome, la
natura perforante delle lesioni cagionate (tale da rendere indispensabile un intervento chirurgico), in conformità al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sussistenza dell’animus necandi è legittimamente ricavabile

ct

mediante un procedimento logico d’induzione da altri fatti certi attinenti le concrete
modalità e circostanze dell’azione delittuosa (Sez. 1, 08/03/2016 n. 24743, Rinciari,

delle dichiarazioni rese dall’imputato.

7

non massimata; Sez. 1, 18/04/2013 n. 35006, Rv. 257208; Sez. 1, 7/07/2011 n.
30466, Rv. 251014).
Non possono assumere rilevanza, al fine di escludere la sussistenza degli estremi del tentato omicidio, le circostanze invocate dal ricorrente, in quanto la valutazione dell’oggettiva idoneità degli atti compiuti dall’agente a offendere e porre in
concreto pericolo il bene della vita, e a rivelare l’esistenza dell’animus necandi, deve essere compiuta ex ante, anche se sulla scorta di una prognosi necessariamente
postuma rispetto al reale accadimento dei fatti, tenendo conto degli esiti prevedibili

zionato dagli effetti realmente raggiunti (ex plurimis: Sez. 1, 10/06/2013 n. 32851,
Rv. 256991; Sez. 1, 11/02/2013 n. 16612, Rv. 255643; Sez. 1, 04/03/2010 n.
27918, Rv. 248305; Sez. 5, 01/07/2009 n. 34242, Rv. 244915).
2.3. Il motivo di impugnazione attinente al riconoscimento dell’aggravante dei
motivi futili di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., in quanto secondo la difesa del Vangeli, l’azione criminosa si ricollegherebbe ad una presunta e non dimostrata frase
profferita dal Vargari al Vangeli, offensiva per lui e per la moglie e non al pregresso
rapporto obbligatorio derivante dalle contestazioni in ordine al costo dei lavori di
pitturazione.
Ebbene, tale diversa (e non dimostrata) ricostruzione dei fatti costituisce censura non formulabile in sede di legittimità.
La Corte d’appello ha correttamente individuato il movente del delitto nella polemica in ordine alla differenza tra il valore delle opere di pitturazione indicato dal
Vangeli e quello ipotizzato dalla madre del Margari: si tratta evidentemente di una
somma di entità non rilevante, inidonea a giustificare un’azione omicidiaria.
La circostanza aggravante dei futili motivi, infatti, sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di
sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo
di un impulso violento (Sez. 5, 19/06/2014 n. 41052, Barnaba, Rv. 260360; Sez. 1,
13/10/2010 n. 39261, Mele, Rv. 248832).
In ordine all’accertamento di detta circostanza aggravante, risulta comprovato
che il soggetto attivo effettivamente risulta essersi determinato all’azione in ragione
di causale non congrua (Sez. 1, 04/04/2014 n. 19925, Cutrì, Rv. 259616).
2.4. In ordine al diniego del riconoscimento dell’attenuante della provocazione di
c ui all’art. 62, n. 2, cod. pen., con motivazione immune da censure, la Corte di me/ rito evidenziava che la questione del costo dei lavori costituiva un mero pretesto del
uale l’agente approfittava per dare sfogo alla propria prepotenza, violenza, malva-

dell’azione nelle condizioni date, senza che il relativo giudizio possa essere condi-

8
gità d’animo o aggressività, cosi escludendo la sussistenza del nesso causale tra
l’atto provocatorio e la reazione.
A ciò, peraltro, deve aggiungersi che il riconoscimento dell’aggravante dei futili
motivi preclude la configurabilità dell’attenuante della provocazione. La circostanza
aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non
potendo coesistere stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia
dell’azione dell’antagonista (Sez. 5, 26/01/2010 n. 17686, Matei, Rv. 247222; Sez.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2016.

1, 22/05/2008 n. 24683, lana, Rv. 240906).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA