Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19322 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19322 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRA RENATA nato il 27/08/1983 a AVEZZANO

avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Renata Petra ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Avezzano con cui ella è stata
condannata alla pena di legge per il reato di evasione. Ella deduce, con il primo motivo, la
violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento dello stato di necessità e quindi del difetto dell’elemento soggettivo e l’omessa
applicazione analogica dell’art. 43 ter (rectius 47 ter) I. n. 354/1975; con il secondo motivo, la

condizionale applicata in altro procedimento.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto: a) integrato il reato di cui
all’art. 385 c.p. e soprattutto non provata l’invocata causa di giustificazione dello stato di
necessità (difettando il requisito della non inevitabilità della condotta); b) non applicabile
analogicamente il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177/2009 in
quanto riferita al diverso istituto della detenzione domiciliare (v. pagine 4 e seguenti della
sentenza impugnata).
5. All’evidenza destituito di fondamento è l’ultimo motivo, atteso che l’art. 168, comma primo,
c.p. prevede espressamente la revoca “di diritto” del beneficio della sospensione condizionale
della pena in quanto conseguenza automatica all’avvenuto accertamento delle condizioni
previste dalla legge da parte del giudice di merito.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

,Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

violazione di legge penale e processuale in ordine alla disposta revoca della sospensione

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