Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19321 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19321 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARCATI COSIMO N. IL 28/11/1941
avverso la sentenza n. 1899/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo sul rinvio a seguito dell’annullamento di questa Corte per violazione
processuale, la Corte di appello di Lecce con la sentenza in epigrafe dichiarava non
doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Cosimo Arcati
relativamente al reato di cui all’art. 612 comma secondo cod. pen. in danno di Memeti
Linda, costituita parte civile. Condannava l’Arcati al risarcimento del danno in favore della
predetta parte civile.

del difensore di fiducia, denunciando il vizio della motivazione in ordine alla valutazione
della responsabilità ed in specie alla attendibilità della persona offesa, portatrice di un
concreto interesse risarcitorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto della valutazione
della prova della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in
contestazione ed, iikrizinti
ajtfa:F% del giudizio di attendibilità della persona offesa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

2. Avverso la citata sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo

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