Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1932 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1932 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI GIOVANNA PELLEGRINO N. IL 07/01/1953
avverso la sentenza n. 488/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Di Giovanna Pellegrino ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in
primo grado per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità
e della correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
C i deciso in R a, in data 29-11-12.
I onsigliere Es s re

tit~v

R.G. n. 25919-12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA