Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1932 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1932 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOGRECO GIUSEPPE N. IL 02/01/1952
avverso la sentenza n. 1921/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Capogreco Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Reggio Calabria, in data 7-6-12 , che ha confermato la pronuncia di
primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad
393 cp , commesso in Bovalino il 26-9-2005.
Il ricorrente deduce violazione dell’art 393 cp , vizio di motivazione e travisamento
l’immobile in questione è abusivo e il tecnico della controparte ha affermato che
parte della struttura metallica ricade nella particella 307, che è dei Codispoti —
Longo , e parte nella particella 202, che è di Capogreco Domenico. D’altronde,
l’accusa si basa essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa , che non
sono attendibili per quanto attiene alle minacce asseritamente subite.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello, anche richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha
evidenziato come dalla testimonianza della persona offesa sia emerso che ella aveva
notato l’imputato e il padre avvicinarsi alla propria abitazione urlando frasi di
minaccia e tentando di rimuovere la rete di recinzione apposta fra le due proprietà.
Effettivamente l’agente di polizia intervenuto aveva notato la rete parzialmente
divelta e la circostanza è confermata dai rilievi fotografici in atti. D’altronde la
porzione di terreno reclamata dagli imputati era da tempo posseduta dai vicini . Di

del fatto poiché la proprietà dei Codispoti Longo non è stata provata in quanto

qui la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dalle
cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede °t’-‘

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del

21-11-13 .

PQM

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