Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19319 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19319 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA SALVATORE N. IL 16/08/1956
avverso l’ordinanza n. 1642/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 18-ter
legge n. 354 del 1975, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila respingeva il
reclamo proposto da Salvatore Madonia, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis
Ord. Pen., avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza
aveva disposto il divieto di ricezione della stampa periodica locale.
2.

Ricorre

l’interessato

personalmente e chiede

l’annullamento

sempre sulla medesima motivazione in violazione dell’art. 21 Cost..

Considerato in diritto

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha affermato che il provvedimento oggetto di reclamo è
adeguatamente motivato tenuto conto della spiccata pericolosità sociale del
detenuto, sottoposto al regime detentivo differenziato. Infondata la dedotta
violazione del diritto ad informazione non avendo il divieto riguardo alla stampa
nazionale.
A fronte di tale compiuta motivazione, le doglianze del ricorrente mancano
di specificità e, comunque, attengono ad apprezzamenti di merito sottratti al
controllo di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

dell’ordinanza lamentando la reiterazione del divieto da circa tre anni fondata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA