Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19318 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19318 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 186J2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

fr

Data Udienza: 13/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con le ordinanze emesse nella stessa data del 22.1.2013, pronunciate ai
sensi dell’art. 18-ter legge n. 354 del 1975, il Tribunale di sorveglianza
dell’Aquila respingeva i reclami proposti da Carmine Campanella, detenuto in
regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., avverso i provvedimenti specificamente
indicati con i quali il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la proroga di tre
mesi della sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza e il divieto di

2.

Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento dei

provvedimenti lamentando che la corrispondenza e la ricezione di stampa non
può essere limitata oltre un periodo determinato rilevando che destinatari della
corrispondenza sono i familiari.

Considerato in diritto

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha affermato che i provvedimenti oggetto di reclamo erano
adeguatamente motivati / tenuto conto della spiccata pericolosità sociale del
detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato in quanto riconosciuto
tuttora componente di spicco di una associazione di stampo mafioso.
A fronte di tale compiuta motivazione, le doglianze del ricorrente mancano
di specificità e, comunque, attengono ad apprezzamenti di merito sottratti al
controllo di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

ricezione della stampa periodica locale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA