Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19317 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19317 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIASCO NICOLA N. IL 22/05/1980
avverso l’ordinanza n. 415/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava
l’istanza avanzata da Nicola Biasco volta ad ottenere il differimento dell’esecuzione della
pena anche nella forma della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 147 cod. pena e 47ter comma 1-ter Ord. Pen..
Il tribunale rilevava la mancanza dei presupposti, tenuto conto che le patologie che
affliggono il detenuto (affezioni polmonari, allergia, disturbo di adattamento con ansia)

2.

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

personalmente, il condannato che contesta la valutazione del tribunale in ordine agli esiti
della perizia medico legale e chiede di essere ammesso ad una comunità terapeutica
atteso che in tutti gli istituti di pena in cui è stato detenuto non è stato mai aiutato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevarsi che il tribunale di sorveglianza ha, sia pure sinteticamente, operato
una valutazione relativa ai presupposti per l’applicazione dell’art. 147 cod. pen. e dell’ art.
47-ter comma 1 ter Ord. Pen. facendo corretta applicazione dei principi di diritto ribaditi
più volte da questa Corte. In specie, in tema di differimento facoltativo di una pena
detentiva ai sensi dell’art. 147 cod. pen., ovvero di detenzione domiciliare ex art. 47-ter
comma 1 ter Ord. Pen. è necessario che le patologie da cui è affetto il condannato siano
di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità
cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. e, comunque, non siano suscettibili di
adeguate cure nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del
condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività
(Sez. 1, n. 17947, 30/03/2004, Vastante, rv. 228289).
Invero, le doglianze del ricorrente si risolvono in censure in fatto la cui valutazione è
preclusa in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

possono essere curate adeguatamente in regime intramurario con terapia farmacologica.

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deci o, il 13 dicembre 2013.

DEPOS9TATAll
IN CANCELLERIA

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