Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19317 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19317 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI EMIDIO GABRIELE nato il 03/04/1956 a NERETO

avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gabriele Di Emidio ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Teramo con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per il reato di evasione. Egli deduce, con il primo motivo,
la violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione del reato, nonostante la mancanza
del dolo e la sussistenza della circostanza aggravante; con il secondo motivo, il vizio di
motivazione in relazione alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con

che il ricorrente non possedeva un telefono e il difetto dell’elemento soggettivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
‘nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali, per un verso, abbia ritenuto provata la penale
responsabilità per il reato di evasione (v. pagine 2 – 3 della sentenza impugnata); per altro
verso, abbia escluso la sussistenza dei presupposti di fatto dell’invocata esimente (v. pagina 3
della sentenza impugnata). A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter
argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella
sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in
questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074).
5. Del tutto generico è l’ultimo motivo là dove il ricorrente non indica con chiarezza le ragioni
di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del
18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018

il terzo motivo, la mancanza di motivazione circa la carenza di motivazione in ordine al fatto

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