Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19316 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19316 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 2028/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza dell’Aquila

rigettava il reclamo proposto da Carmine Campanella in ordine alla assegnazione al
reparto «area riservata» della casa circondariale.
Premesso che l’assegnazione ad una determinata sezione dell’istituto di pena può
essere oggetto di reclamo solo se vengano dedotte specifiche violazioni di diritti,
affermava che, alla luce di quanto accertato, non sono ravvisabili lesioni di diritti
soggettivi del detenuto, in regime di cui all’art. 41 -bis Ord. Pen., atteso che sono

ogni istituto compatibile con il regime differenziato.

2.

Ricorre avverso detto provvedimento il condannato, personalmente,

sostanzialmente ribadendo le medesime doglianze e lamentando la violazione dei principi
della CEDU e della Costituzione richiamando alcune pronunce della Corte EDU e Corte
costituzionale.
Lamenta che l’assegnazione all’area riservata comporta trattamento disumano e
degradante in quanto in detta area riservata non esiste acqua calda, doccia in cella e
porta del bagno e neppure l’interruttore della luce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile.
Il ricorrente propone da un lato censure aspecifiche e non correlate al contenuto
della decisione impugnata quanto alla effettuata verifica del trattamento nell’area
riservata, dall’altro rilievi che non attengono alla lesione di diritti compatibili con il regime
detentivo di cui all’art. 41 -bis Ord. Pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

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