Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19316 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19316 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEPORE MARIO nato il 26/09/1978 a SULMONA

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mario Lepore ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Sulmona con cui egli è stato
Condannato alla pena di legge per il reato di falsa testimonianza. Egli deduce, con il primo
motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione
del reato ex art. 372 c.p.; con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla denegata applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 384 c.p.; con il

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali, per un verso, abbia ritenuto provata la penale
responsabilità per il reato di falsa testimonianza (v. pagine 2 – 4 della sentenza impugnata);
per altro verso, abbia escluso la sussistenza dei presupposti di fatto dell’invocata esimente (v.
pagina 4 della sentenza impugnata). A fronte della precisione, completezza e intima coerenza
dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella
sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in
questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il ,Presi ente

terzo motivo, l’intervenuta prescrizione del reato.

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