Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19315 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19315 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUCUMAZZO FILIPPO nato il 21/03/1974 a BARI

avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Filippo Cucumazzo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bari, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Bari, ha ridotto la
pena inflittagli per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce, con il primo motivo,
il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva; con il secondo
motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene illustrato, sia pure sinteticamente, le ragioni per
le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti, per un verso, per applicare le circostanze
attenuanti generiche, a fronte degli evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639
del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i plurimi precedenti penali; per altro verso,
per escludere la recidiva, stante gli svariati precedenti penali della stessa indole dimostrativi
della pericolosità sociale dell’imputato (v. pagina 3 della sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

2. Il ricorso è inammissibile.

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