Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19314 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19314 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DONNARUMMA MARCO nato il 26/06/1980 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marco Donnarumma ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d ‘ appello di Genova ha confermato l ‘appellata sentenza del Tribunale di Genova, con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per i reati di resistenza e lesioni personali a pubblico
ufficiale. Egli deduce, con l ‘ unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata
applicazione della circostanza attenuante di cui all ‘art. 62 n. 3 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.

puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d ‘ inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D ‘altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell ‘ incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti
dell ‘attenuante dell ‘ aver agito per la suggestione di una folla in tumulto, correttamente non
ravvisabile nella specie trattandosi di una situazione circoscritta ad un numero limitato di
individui. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell ‘iter argomentativo
sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una
diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo
la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l ‘ insussistenza di vizi logici ictu
ocu/i percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni

processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell ‘ art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
Il Presidente

Il consigliere estensore

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3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le

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