Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19313 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19313 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARBIERI GIUSEPPE N. IL 08/05/1970
avverso il decreto n. 1792/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibili le istanze volta alla
applicazione di misure alternative avanzata da Giuseppe Barbieri.
In specie, si rilevava la violazione di quanto previsto, a pena di
inammissibilità, dall’art. 677, comma 2

-bis, cod. proc. pen., non avvendo

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
condannato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione affermando che la istanza conteneva l’indicazione della residenza e,
quindi, erano soddisfatte le finalità perseguite dalla norma al di là di meri
formalismi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte – confermato dalla
pronuncia delle S.U. n. 18775, 17/12/2009, Mammoliti, rv. 246720 – la richiesta
di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod.
proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata
dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal
condannato non detenuto, salvo che per il condannato latitante o irreperibile.
Nella motivazione della richiamata decisione si rileva che «la finalità della
disposizione in esame va individuata in quella di rendere più spedito il
procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, disponendo di un
domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche, e di evitare,
conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni del condannato alla
corretta esecuzione, nelle forme e modalità di legge, delle sentenze di condanna
a pena detentiva>>.
La suddetta finalità dell’obbligo imposto dall’art. 677 cod. proc. pen., comma
2-bis, ad avviso della Sezioni unite comporta che «la disposizione in esame sia
tassativa (come, peraltro, si evince dal dettato legislativo che prescrive la
indicazione “a pena di inammissibilità”) e che debba, di conseguenza, escludersi
che l’obbligo incombente sul condannato non detenuto possa essere assolto
attraverso il “recupero” di indicazioni equipollenti pur desumibili dagli atti
processuali (quali le mere indicazioni circa il domicilio o la residenza dell’istante),
o che possano considerarsi valide precedenti dichiarazioni o elezioni domicilio che
valide, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. pen., per ogni stato e grado del giudizio di

l’istante dichiarato o eletto.

cognizione, perdono efficacia in relazione al procedimento di esecuzione e di
sorveglianza.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

cod. proc. pen..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA