Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19313 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19313 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANGARI STEFANO nato il 09/02/1968 a GENOVA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Stefano Zangari ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Genova ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Genova con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di evasione. Egli deduce, con l’unico motivo, il vizio
di motivazione in relazione alla denegata esclusione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente reitera la stessa doglianza già dedotta in appello e non si confronta con

funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto persistente la pericolosità
sociale dell’imputato a giustificazione della ritenuta ed applicata recidiva, di tal che il motivo si
risolve nella sollecitazione ad una rivalutazione di un motivo squisitamente di merito non
consentita nella sede di legittimità.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
tjna somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
Il consigliere estensore

l’adeguata risposta data dalla Corte al riguardo, con ciò omettendo di assolvere la tipica

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