Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19312 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19312 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIBILIA FRANCESCO nato il 07/06/1995 a ERICE

avverso la sentenza del 17/05/2017 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Francesco Scibilia ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di
Trapani gli ha applicato la pena su richiesta in ordine al reato di evasione dagli arresti
‘domiciliari. Il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p. per omessa
valutazione circa la ricorrenza di cause di non punibilità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le

ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto insussistenti i presupposti per
escludere la recidiva, indicando le ragioni per le quali abbia stimato perdurante la pericolosità
sociale (v. pagina 3 della sentenza impugnata).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
»

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del

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