Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19311 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19311 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESBAHI ABDERRAHIM N. IL 01/01/1968
avverso l’ordinanza n. 175/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Mesbahi Abderrahim, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze
specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione, premesso che in relazione ad alcuni reati era già stata
riconosciuta la continuazione, evidenziava la significativa distanza temporale tra i fatti
ulteriori e rilevava che non risulta documentato lo stato di tossicodipendenza cui

2. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, il condannato deducendo la violazione
di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che la continuazione è stata riconosciuta tra i fatti commessi a distanza di più
di un anno, pertanto, ragionevolmente andava riconosciuta anche per gli ulteriori reati
commessi a distanza di due anni ed otto mesi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed
l’eventuale stato di tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità.
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, devono ritenersi manifestamente infondate. Peraltro, la
condizione di tossicodipendenza non era neppure stata documentata dall’istante sul quale
grava l’onere di allegazione di tutte le circostanze di fatto ritenute rilevanti ai fine del
riconoscimento della continuazione.

sarebbero riconducibili le condotte illecite.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

DEPQ SITATA 1
IN
CANCELLERIA

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