Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19311 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19311 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ARGENTO ALFREDO nato il 02/11/1981 a LAMEZIA TERME
ARGENTO FRANCESCO nato il 19/03/1987 a LAMEZIA TERME
SALADINO MARCO nato il 13/03/1981 a SOVERIA MANNELLI
avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
1. Alfredo Argento, Francesco Argento e Marco Saladino ricorrono avverso il provvedimento in
epigrafe, con il quale la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato l’appellata sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di legge per i
reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Essi deducono, con il primo motivo, la
violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei reati sotto
il profilo oggettivo e soggettivo; con il secondo motivo, la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti; con il terzo motivo, la violazione di legge ed il difetto di
motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
2. I ricorsi sono inammissibili.
3. I ricorrenti ripropongono i medesimi argomenti già dedotti in appello e non si confrontano
con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce di per sè causa
d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali: a) ha ritenuto integrate le lesioni personali,
essendo le contusioni e le escoriazioni riconducibili – per giurisprudenza costante – all’art. 582
cod. pen. (v. pagina 2 della sentenza impugnata); b) ha ravvisato la sussistenza
dell’aggravante del nesso teleologico, certamente compatibile con le incriminazioni ascritte agli
imputati in presenza dell’accertata volontà, al momento della consumazione del reato-mezzo,
di commettere il reato-scopo (Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245342); c) ha
confermato la condanna per il reato di resistenza, trattandosi, nella specie, di una condotta
autonoma rispetto alle lesioni personali (v. pagina 3 della sentenza); d) ha stimato corretta la
pena applicata, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione di
una pena base vicina al minimo edittale, non essendo del resto sindacabili in questa Sede né il
trattamento sanzionatorio che non risulti frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia
sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), né
il diniego delle circostanze attenuanti generiche, là dove – come nel caso in oggetto – sia stato
solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del
27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900); e) ha, infine, ritenuto insussistenti i presupposti
dell’invocata causa di non punibilità per l’assoluta gravità dei fatti, la tracotanza e la
pericolosità della condotta.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE