Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19310 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19310 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCARELLI ROBERTO N. IL 04/10/1945
avverso la sentenza n. 1333/2008 TRIBUNALE di FROSINONE, del
08/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

Ritenuto in fatto ed in diritto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Frosinone
condannava Roberto Ceccarelli alla pena indicata per il reato di cui agli att.
38, 58 e 221 TULPS.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello

E’ stata, altresì, depositata memoria a firma di altro difensore di fiducia
con la quale si contesta la assegnazione alla sezione settima in ragione della
mancanza di idonea abilitazione del difensore che ha sottoscritto il ricorso,
rilevando, altresì, il decorso del termine di prescrizione
Invero, il ricorso proposto da difensore non abilitato alla difesa presso
le giurisdizioni superiori deve essere, all’evidenza, dichiarato inammissibile,
risultando infondate le deduzioni difensive sul punto, alla luce della vigente
disciplina della impugnazione a mezzo di ricorso per cassazione.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Corte la
inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per
eventuale intervenuta maturazione del termine di prescrizione.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilita’, al versamento a favore della cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.

Q.

M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

convertito in ricorso per cassazione.

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