Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1931 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1931 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL GAZZAR OMAR N. IL 01/01/1970
avverso la sentenza n. 632/2012 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Elgazzar Omar ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Avezzano, in data 26-9-12, per i reati di cui agli artt 650, 337 e
582-585 cp , commessi in Avezzano, il 30-7-12.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata
commissione da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo,
alla presenza di cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere,
alla sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente
indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da
cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’ad 129
cpp
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
del giudice.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .