Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19309 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19309 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA STEFANO N. IL 05/12/1949
avverso la sentenza n. 4380/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava
la decisione di primo grado con la quale Stefano Cena veniva condannato alla
specificamente indicata, dichiarata estinta per l’indulto, in relazione ai reati di
detenzione illegale di una carabina e di minaccia grave.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà in ordine alla prova della
responsabilità. In particolare, contesta la valutazione in ordine alla attendibilità
della persona offesa quanto alle minacce e delle circostanze di fatto in ordine alla
attribuibilità dell’arma essendosi il ricorrente limitato a non fare il nome del
proprietario e a sottoscrivere il verbale di sequestro che non comporta
ammissione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata completa ed esaustiva sotto il
profilo logico sui punti oggetto di specifica contestazione, si sottrae alle censure
che le vengono mosse dal ricorrente, peraltro, fondate su argomenti ampiamente
esaminati nella motivazione e, comunque, su valutazioni di merito sottratte al
sindacato di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2 04 3.

DEPOSITATA i

mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della

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