Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19309 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19309 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUFANO IGNAZIO nato il 04/06/1966 a ACERRA

avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

1. Ignazio Tufano ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Noia con cui egli è stato condannato
alla pena di legge per il reato di calunnia, per avere falsamente denunciato lo smarrimento di
un blocchetto di assegni. Egli deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione
alla conferma della condanna per calunnia in assenza di prova dell’elemento soggettivo; con il
secondo motivo chiede che sia dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente si limita a dolersi della conferma della condanna e mancata applicazione della
diminuente di pena senza indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano
le censure, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.
Lombardo, Rv. 254204).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato il reato anche sotto il
profilo dell’elemento soggettivo (v. pagine 2 — 4 della sentenza impugnata) ed insussistenti
elementi positivi tali da giustificare la mitigazione della risposta sanzionatoria (v. pagina 4 della
sentenza impugnata). A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter
‘argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella
sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in
questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074).
5. Giusta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non v’è materia per l’invocata declaratoria di
prescrizione del reato. Costituisce infatti principio di diritto acquisito quello secondo il quale
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella
specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso) (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
‘Così deciso il 13 marzo 2018
Il consigliere estensore

Il Pr si(ente

MOTIVI DELLA DECISIONE

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