Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19308 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19308 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO CLAUDIO N. IL 01/05/1979
avverso la sentenza n. 6491/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 13/12/2013
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gup del Tribunale di Milano applicava la
pena di anni due di reclusione oltre la multa, con le circostanze attenuanti generiche e la
continuazione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Claudio Gambino in relazione ai
reati di detenzione illegale e ricettazione di una pistola, due caricatori e relative munizioni.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando violazione
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ribadito che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e
di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di
non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
Tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in
quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e
che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il
ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.
di legge in ordine alla determinazione della pena.