Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19308 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19308 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERDONO VINCENZO nato il 18/08/1976 a CERCOLA

avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vincenzo Perdono ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Nola con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di calunnia per avere falsamente denunciato lo
smarrimento di un assegno. Egli deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in
relazione alla conferma della condanna per calunnia in assenza di prova dell’elemento
soggettivo; con il secondo motivo, la violazione di legge penale e processuale in relazione alla

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il ricorrente si limita a dolersi della conferma della condanna e mancata applicazione della
diminuente di pena senza indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano
le censure, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc.
Lombardo, Rv. 254204).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto integrato il reato anche sotto il
profilo dell’elemento soggettivo (v. pagine 2 – 4 della sentenza impugnata) ed insussistenti
elementi positivi tali da giustificare la mitigazione della risposta sanzionatoria (v. pagina 4 della
sentenza impugnata).
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal
Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
‘Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()culi
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

DEPOSI TATA

denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

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