Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19306 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19306 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KIRKOV IVANIL N. IL 04/10/1983
avverso l’ordinanza n. 832/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
09/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. EUGENIA SERRAO ;

Me sentite le conclusioni del PG Dott.

Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Stefano Valenza, che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso;

‘kUdit i difensor Avv.;)

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 9/01/2014 il Tribunale di Roma, ha rigettato l’appello proposto da
Ivanil Kirkov avverso l’ordinanza di diniego dell’istanza di dissequestro emessa
dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data
23/09/2013.

2. Il Tribunale ha confermato le conclusioni alle quali era giunto il giudice di

mutuo fondiario acceso per il pagamento dell’immobile sequestrato, non
potessero considerarsi idonei a provare l’origine illecita del bene, comprovando
gli stessi la sproporzione fra la capacità reddituale del ricorrente, dichiarata per
l’anno 2007 in euro 719,00 mensili, ed il valore dell’immobile acquistato, pari ad
euro 100.000,00, sottoposto a sequestro ai sensi degli artt.321 cod.proc.pen. e
12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, conv. con modificazioni dalla 1.7 agosto
1992, n.356. Il Tribunale ha ritenuto che l’archiviazione disposta nei confronti
dell’appellante fosse inidonea a dimostrare che il bene sequestrato appartenesse
effettivamente a Ivanil Kirkov e non fosse nella disponibilità del padre, latitante,
imputato per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e vari
episodi di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti realizzati in
concorso di persone. Pur non giustificando la sola situazione di stretta parentela
fra l’appellante e l’imputato l’ipotesi dell’intestazione fittizia dell’immobile
sequestrato, il giudice dell’impugnazione ha considerato che il vincolo di
parentela accentuasse il pericolo della fittizia intestazione, rendendo più
probabile l’effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato, visto uscire
dalla predetta abitazione durante un servizio di osservazione. Il Tribunale ha,
quindi, escluso che gli elementi offerti dalla difesa fossero idonei a vincere la
presunzione introdotta dall’art.12 sexies, comma 1, d.l. n.306/92, permanendo
la sproporzione fra il reddito dichiarato dall’appellante ed il valore dell’immobile,
non essendo documentata la dedotta disponibilità di reddito derivante dallo
svolgimento di lavoro non regolare e non risultando, in ogni caso, il reddito
sufficiente ed adeguato al pagamento della rata di mutuo e alle altre spese
necessarie per il sostentamento dell’istante, quale l’asserito pagamento del
canone di locazione della casa di abitazione.

3. Ricorre per cassazione Ivanil Kirkov, con atto sottoscritto dal difensore,
deducendo violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. in relazione all’art. 12

sexies #

d.l. n.306/92 con riferimento alla posizione del terzo estraneo al procedimento.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe rigettato l’appello proposto ai sensi
2

prime cure, che aveva ritenuto che i documenti depositati dalla difesa, relativi al

dell’art. 322 bis cod. proc. pen. facendo esclusivo ricorso ai principi enucleati in
materia di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti dell’indagato o del
condannato, e non invece a quelli dettati con riferimento alla posizione del terzo
estraneo al procedimento, indicati dalla giurisprudenza di legittimità nella regola
per cui, nei confronti del soggetto interposto l’art. 12 sexies non prevede alcuna
presunzione. L’interposizione fittizia, si assume, può essere accertata anche per
indizi, purché abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,
mentre l’ordinanza impugnata avrebbe meccanicamente applicato il criterio

condannato. Sul punto relativo al mutuo ipotecario, il ricorrente evidenzia come
il prezzo dichiarato per l’acquisto dell’immobile corrisponda al valore effettivo,
dovendo ritenersi la rata del mutuo, pari ad euro 400,00 mensili, certamente
sostenibile, in sostituzione della spesa sinora sostenuta per il pagamento del
canone di locazione dell’abitazione nella quale viveva prima dell’acquisto, da un
soggetto che svolge, anche in modo parzialmente irregolare, attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve preliminarmente osservarsi come il ricorso per cassazione volto a
sanzionare l’illegittimità di una misura cautelare reale possa essere proposto solo
per violazione di legge, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l’erronea
applicazione di legge, tende in sostanza a confutare la motivazione del
provvedimento impugnato, al fine di accreditare una diversa interpretazione delle
circostanze di fatto ivi indicate e di negare valenza indiziaria agli elementi che
sorreggono il giudizio di sproporzione formulato e posto a base del
provvedimento cautelare reale adottato nei suoi confronti.
2.2. L’ordinanza impugnata è, in realtà sorretta da un apparato
argomentativo congruo e logicamente correlato al complesso delle emergenze
indiziarie, le quali sono state completamente apprezzate e valutate tenendo
conto dei rilievi difensivi, motivatamente disattesi, e nel pieno rispetto dei
principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

3. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che,
in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all’art. 12 sexies
d.l. n.306/92, sussista a carico del titolare apparente di beni una presunzione di
illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare
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presuntivo stabilito dalla legge per l’accertamento dell’accumulazione illecita del

che egli non svolge un’attività tale da procurargli il bene per invertire l’onere
della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo
provengano l’acquisto e l’appartenenza del bene medesimo (Sez.6, n.39259 del
4/07/2013, Purpo, Rv.257085; Sez.5, n.26041 del 26/05/2011, Rv.250922;
Sez.6, n.3889 del 24/10/2000, Rv.217488).
3.1. Costituisce, altresì, principio consolidato che la necessaria valutazione
della sproporzione tra il valore del bene oggetto della misura cautelare e la
situazione reddituale dell’interessato debba essere condotta avendo riguardo al

del singolo acquisto e al valore del bene acquistato.
3.2. Qualora il bene confiscato appartenga a terzi diversi dall’imputato, tali
principi sono stati sviluppati (Sez.6, n.49876 del 28/11/2012, Scognamiglio,
Rv.253957; Sez.1, n.44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv.254699), affermandosi
come, ai fini della confisca di cui all’art.12 sexies d.l.n.306/92, prima di accertare
l’illiceità dell’accumulazione, s’imponga l’accertamento dell’effettiva
interposizione fittizia fra terzo e imputato, da condurre su impulso dell’accusa,
gravata del relativo onere, sulla scorta dei dati fattuali disponibili, ossia dei
rapporti personali, di coniugio, parentela, delle situazioni patrimoniali e
reddituali, delle attività svolte, in altre parole mediante l’utilizzo di elementi
indiziari, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che dimostrino la
discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni, non
potendo tale giudizio nei confronti del terzo, per quanto la confisca di cui
all’art.12 sexies d.l. 306/92 non si basi sull’esistenza di un nesso eziologico di
derivazione dei beni dal reato accertato, avvalersi del criterio presuntivo fondato
sulla sproporzione dei valori (Sez. 6, n.42717 del 5/11/2010, Noviello,
Rv.248929; Sez. 1, n. 27556 del 27/5/2010, Buompane, Rv.247722; Sez. 1, n.
8404 del 15/1/2009, Bellocco, Rv. 242863; Sez. 2, n.3990 del 10/1/2008,
Catania, Rv. 239269; Sez. 1, n. 11049 del 5/2/2001, Di Bella, Rv.226053; Sez.
5, n.10123 del 28/05/1998, Di Pasquale, Rv. 211832).
3.3. Il riferimento, quale parametro di accertamento presuntivo della
illegittima provenienza dei beni oggetto di sequestro, alla sproporzione tra il
valore del bene acquisito in rapporto al reddito dichiarato dall’interessato ai fini
fiscali o alla sua attività economica, non è dunque riferibile alla posizione del
terzo formale intestatario del cespite, ed il richiamo nel provvedimento
impugnato alla presunzione introdotta dall’art. 12

sexies,

comma 1, d.l.

n.306/92, deve ritenersi erroneo e da eliminare, per mera soppressione, ai sensi
dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen., non comportando annullamento del
provvedimento impugnato.

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reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate in relazione al momento

4. Il Tribunale, a ben vedere, ha infatti debitamente motivato in merito alla
riferibilità sostanziale del bene in questione all’imputato piuttosto che
all’appellante, argomentando dal rapporto di parentela esistente tra Ivanil Kirkov
e l’imputato e dall’essere stato visto quest’ultimo uscire dall’immobile durante un
servizio di osservazione, indicando sulla base di quali elementi ha ritenuto
incapiente la disponibilità finanziaria del ricorrente rispetto all’immobile
acquistato, rispondendo puntualmente ai motivi di appello.
4.1. L’ordinanza impugnata risulta, pertanto, rispettosa dei principi

a sostegno dell’effettiva disponibilità del bene in capo all’imputato, del reddito
dichiarato dall’appellante, del mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquisto
dell’immobile, dell’assenza di documentazione giustificativa dell’esistenza di altri
redditi e del rapporto fiduciario presumibile sulla base della relazione di parentela
con l’imputato.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; alla pronuncia di rigetto
segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 3/04/2014

interpretativi sopra enunciati, avendo tenuto conto degli elementi a disposizione

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