Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19304 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19304 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

, ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURIELLO DANIELA nato il 13/07/1983 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Daniela MurSello ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui la ricorrente è
stata condannata alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Ella

deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge penale processuale e la contraddittorietà e la
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.

3. Ed invero, gli argomenti dedotti col ricorso, per un verso, costituiscono mera reiterazione
degli stessi rilievi dedotti in appello; per altro verso, tendono chiaramente a promuovere una
rivalutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cuti
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Con considerazioni del resto ineccepibili – in quanto solidamente ancorate alle emergenze
processuali nonché conformi a logica e diritto – i giudici di merito hanno evidenziato come,
nella specie, ricorrano i presupposti del reato ascritto e facciano difetto le condizioni per il
riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, non potendo ritenersi
dimostrato che nell’allontanarsi da casa in piena notte l’imputata avesse come obbiettivo il
procacciamento del denaro per soddisfare le esigenze della prole (v. pagine 2 e 3 della
sentenza impugnata).
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal
Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu ocu/i

percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

2. Il ricorso è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA