Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19304 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19304 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANEPA PIERO N. IL 29/09/1962 parte offesa nel procedimento
CANEPA GIOVANNI N. IL 07/04/1957 parte offesa nel procedimento
c/
VALLE ANDREA N. IL 01/07/1971
avverso il decreto n. 2425/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
11/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
letteturrtitz le conclusioni del PG Dott.

Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio con restituzione degli atti;

rditili ~A-yrs,

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 11/11/2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Asti ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto a nome di
Valle Andrea per il reato di cui all’art.589 cod. pen., dichiarando inammissibile
l’opposizione presentata da Canepa Piero e Canepa Giovanni.

2. Premesso che gli opponenti avevano chiesto un confronto fra i consulenti

avvistamento del pedone da parte dell’indagato”, e considerato che l’opposizione
deve ritenersi inammissibile qualora la persona offesa dal reato indichi
investigazioni estranee al thema decidendum e perciò manifestamente superflue
e non pertinenti, il giudice ha ritenuto tale la testimonianza di un soggetto,
indicata dagli opponenti, la cui presenza sul teatro dell’evento non era stata
attestata dai verbalizzanti. Nel provvedimento è stato, poi, sviluppato il punto
concernente l’insussistenza di profili di responsabilità del conducente del veicolo
investitore, onde desumerne l’accoglimento della richiesta del pubblico ministero
tendente all’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

3. Ricorrono per cassazione Piero e Giovanni Canepa, con atto sottoscritto
dal difensore, censurando il decreto di archiviazione impugnato con unico motivo
e deducendo l’erronea applicazione di norme processuali per violazione del
contraddittorio previsto dalla legge. I ricorrenti evidenziano come, con atto
tempestivamente depositato, avessero proposto opposizione avverso la richiesta
di archiviazione formulata dal pubblico ministero, chiedendo una investigazione
suppletiva su argomenti contenuti nella relazione del consulente di parte, pure
allegata, un confronto tra il consulente della persona offesa ed il consulente del
pubblico ministero, nonché l’audizione di una persona indicata come testimone.
Il Giudice per le indagini preliminari, si assume, avrebbe violato l’art.410
cod.proc.pen., che consente la pronuncia del decreto di archiviazione a
condizione che l’opposizione non presenti i requisiti previsti a pena di
inammissibilità, ossia l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi
elementi di prova, pronunciando il decreto di archiviazione sulla base di
argomentazioni sul merito, senza alcun rilievo specifico sulla mancanza dei
requisiti di cui all’art.410, comma 1, cod.proc.pen.

4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Fulvio Baldi, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con restituzione degli atti.
2

e l’escussione di un soggetto mai in precedenza nominato “sulle condizioni di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2.

In punto di diritto va rilevato – in conformità all’interpretazione

costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 409, commi 1, 2, 6,
e dell’art. 410 cod. proc. pen. da tempo affermata da questa Corte Suprema
(Sez.U, n.2 del 15/03/1996, Testa, Rv.204134) – che l’esercizio da parte del

offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di
legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione; ciò in quanto
l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della
parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi
rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale.

3. Il provvedimento assunto de plano dal Giudice per le indagini preliminari
nonostante l’opposizione della persona offesa, inoltre, è illegittimo qualora il
giudice, invece di delibare l’ammissibilità dell’opposizione e di considerare i profili
di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, valuti il merito della
richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell’accusa (ex multis,
Sez. 3, n.24536 del 20/03/2013, P.O. in proc. Milardi, Rv. 255457, Sez.2,
n.43113 del 19/09/2013, P.O. in proc. Iacovone, Rv.257236; Sez. 4, n. 12980
del 17/01/2013, P.O. in proc. c/ ignoti, Rv. 255500; Sez. 5, n.3246 del
12/12/2012, dep. 22/01/2013, Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 6, n.35787 del
10/07/2012. P.O. in proc. Settembre, Rv. 253349).
3.1. Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del
procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari deve, di
norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel
contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del pubblico
ministero.
3.2. Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in
due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione
(art.409, comma 1, cod. proc. pen.) o quando la parte offesa non abbia
ottemperato all’onere, imposto a pena d’inammissibilità (art. 410, comma 1, cod.
proc. pen.), di indicare i temi dell'”investigazione suppletiva” e “i relativi
elementi di prova”. Il che vuoi dire che la sanzione di inammissibilità viene a
connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla
3

Giudice per le indagini preliminari del potere interdittivo all’accesso della parte

mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è
pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza ogni valutazione di merito
anche apoditticamente enunciata – come attraverso l’affermazione per cui
sarebbe dubbia la testimonianza di una persona la cui presenza non sia attestata
dai verbalizzanti, con la quale si postula una valutazione prognostica di merito non può avere ingresso nella verifica dell’idoneità dell’atto introduttivo al rito
camerale.

esame – il provvedimento impugnato, emesso

de plano,

ha dichiarato

l’opposizione inammissibile muovendo dalla considerazione della manifesta
superfluità della testimonianza indicata dagli opponenti, omettendo qualsivoglia
motivazione con riguardo alla consulenza tecnica proposta dalla parte offesa e
con riguardo al richiesto confronto tra i consulenti della parte offesa e del
pubblico ministero, argomentando diffusamente circa l’insussistenza di profili di
responsabilità del conducente del veicolo investitore in relazione alla condotta del
pedone investito.
4.1. Tale iter argomentativo rivela come, nella sostanza, la delibazione
sull’ammissibilità dell’opposizione, anziché costituire atto presupposto, sia stata
preceduta dalla valutazione del merito della richiesta del pubblico ministero,
condizionando il giudizio di irrilevanza del supplemento di indagine, sulla base di
una impostazione giuridica delle questioni sottese alla vicenda processuale che,
invece, l’opposizione intendeva porre in discussione: il che non è consentito in
sede di archiviazione de plano.

5. In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del
contraddittorio, è fondato. Di conseguenza l’impugnato decreto va annullato
senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Asti per il corso ulteriore.

Così deciso il 3/04/2014

4. Ciò premesso in via di principio, si osserva che – nella fattispecie in

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