Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19303 del 03/04/2014

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19303 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
T.Y.
H.I.
avverso l’ordinanza n. 278/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 11/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;

Data Udienza: 03/04/2014

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 22 novembre 2011 la Corte d’appello di Catanzaro,
rigettava il ricorso proposto da T.Y.  e H.I. avverso il decreto
del Tribunale di Vibo Valentia con il quale è stata liquidata in loro favore, quale
compenso per l’attività di custodi-amministratori dei beni sottoposti a vincolo nei
procedimenti di prevenzione n. 42/07 e 43/07, per ciascuno l’importo di €
1.350,00, con detrazione degli acconti già ricevuti.

propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Con il primo denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena
di nullità e, segnatamente, degli art. 148, 157, 161 e 171 cod. proc. pen. per
non essere stato instaurato regolare contraddittorio a seguito della presentazione
della impugnazione proposta avanti la Corte d’appello.
Con il secondo inosservanza o erronea applicazione degli art. 2-sexies e 2octies legge 31 maggio 1965, n. 575 per avere la Corte d’appello fatto erronea
applicazione dei criteri di quantificazione del compenso e per avere,
contraddittoriamente, da un lato ritenuto applicabile la norma sulla
amministrazione dei beni confiscati e dall’altra affermato che si sarebbe trattato
di mera custodia.

2. Il P.G. in sede ha depositato memoria con la quale, ritenuta la fondatezza
del primo motivo, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con
restituzione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per una nuova valutazione
previa fissazione dell’udienza camerate.

3. Giusta quanto rilevato dal Procuratore Generale, il primo motivo di
doglianza, di carattere preliminare e assorbente, è fondato.
Ai sensi dell’art.

2-octies

legge 575/65

«entro venti giorni dalla

Avverso tale provvedimento i richiedenti, per mezzo del difensore,

comunicazione dell’avviso [di deposito in cancelleria del decreto di liquidazione
dei compensi, n.d.r.], l’amministratore o l’Agenzia può proporre ricorso avverso il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d’appello
decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro
quindici giorni dal deposito del ricorso».
La norma pertanto richiede la previa audizione degli interessati in camera di
consiglio, incombente processuale posto a tutela del contraddittorio che nella
specie non risulta essere stato osservato e la cui inosservanza comporta la
nullità assoluta del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178 lett. c) e 179
cod. proc. pen.
?

2

Deve pertanto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato e disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro
per l’ulteriore corso, pervia, naturalmente, la fissazione dell’udienza camerale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’appello di Catanzaro per quanto di competenza.

Così deciso il 3/4/2014

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