Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19302 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19302 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARINAIO FABIO nato il 11/07/1985 a NAPOLI
avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fabio Marinaio ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui il ricorrente è stato
condannato alla pena di legge per il reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale. Egli
deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla
omessa valutazione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la deduzione, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del
18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
3. Il ricorrente si limita a dolersi dell’omesso proscioglimento senza indicare con chiarezza le