Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19301 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19301 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARROCCO DANIELA nato il 29/04/1982 a CASERTA
avverso la sentenza del 11/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Daniela Marrocco ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui la ricorrente è
stata condannata alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Ella
deduce, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del
reato ed alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva.
3. Ed invero, il primo rilievo non è stato dedotto in appello e pertanto, in quanto
extra
evolutum, è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p.
4. Il secondo rilievo costituisce reiterazione dello stesso motivo coltivato in appello e tende
chiaramente a promuovere una rivalutazione su aspetti squisitamente di merito, non
consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e
l’insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza
della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,
Petrella, Rv. 226074).
5: Con considerazioni del resto ineccepibili – in quanto conformi a logica e diritto – i giudici di
merito hanno evidenziato come, nella specie, non ricorrano i presupposti per applicare la
diminuente in prevalenza rispetto alla recidiva, essendo la dedotta confessione irrilevante in
considerazione dell’accertamento del fatto in flagranza (v. pagina 2 della sentenza impugnata).
.6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
2. Il ricorso è inammissibile.