Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19300 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19300 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORE MARIO nato il 20/04/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mario Amore ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui il ricorrente è stato
condannato alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione
della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.

determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali
del giudice di merito e come sia pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). D’altra parte, deve ritenersi correttamente
argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche allorquando giustificato
dall’assenza di comprovati elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo
e altri, Rv. 252900).
In linea con tale lezione ermeneutica, la Corte territoriale ha dato conto, con convincente
discorso giustificativo, sia della correttezza della pena base (fissata vicino al minimo edittale),
sia dei motivi per i quali Amore non sia meritevole delle circostanze attenuanti, sia della
corretta applicazione della recidiva (v. pagina 2 della sentenza impugnata).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il Pr i nte

3. Va invero ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la

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