Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19300 del 03/04/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19300 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TONCIG PILAR N. IL 13/08/1981
HUDOROVICH CARMEN N. IL 03/05/1955
GRAVA SARA N. IL 25/09/1990
avverso la sentenza n. 12013/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 09/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/ssntifé le conclusioni del PG Dott. ‘vie4n/L0t6 I eR4Tot.4
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Data Udienza: 03/04/2014
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 9/5/2013 il G.u.p. del Tribunale di Bergamo applicava a
Tongic Pilar, Hudorovic Carmen e Grava Sara la pena concordata tra le parti per
il rato di cui all’art. 110, 624, 625, nn. 1 e 7, cod. pen. (contestato a tutte) e 55,
comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (contestato solo alla prima).
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le imputate, per
processuale per il fatto che, nell’operare la qualificazione giuridica della
fattispecie concreta in contestazione, il giudice a quo non ha ritenuto di applicare
la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., senza di ciò fornire
motivazione: circostanza che secondo le ricorrenti avrebbe invece dovuto essere
riconosciuta in considerazione del modesto valore della merce oggetto di
sottrazione.
3.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente destituito di fondamento.
4. L’unica doglianza che è posta a fondamento del ricorso è manifestamente
infondata.
Ed invero, secondo incontrastato indirizzo, qui pienamente condiviso, in
tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, non può essere censurato
in sede di legittimità il difetto di motivazione in ordine a una circostanza
attenuante non richiesta, dovendo il giudice investito della richiesta di
applicazione della pena patteggiata pronunciarsi, in base all’art. 444, comma 2,
cod. proc. pen. solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (v. Sez. 6, n. 7401 del
31/01/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878; Sez. 6, n. 3769 del
04/12/1996 – dep. 07/01/1997, Carandente, Rv. 207115; Sez. 1, n. 4142 del
19/10/1992, Franza, Rv. 192396).
5. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso va pertanto
dichiarato inammissibile.
4. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo evidente
che le stesse hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità
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mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e inosservanza di norma
per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di C 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 3/4/2014