Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1930 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1930 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARDHOKU BESARD N. IL 17/07/1987
avverso la sentenza n. 12371/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Bardhoku Besand ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444
cpp, dal Tribunale di Milano, in data 21-11-12, per i reati di cui agli artt 337 e 582585 cp , commessi in Milano il 31-10-12.
Il ricorrente deduce di aver richiesto la concessione delle circostanze attenuanti

Occorre osservare come dal verbale di udienza , riportato nel corpus della
sentenza, risulti che le parti hanno concordato una pena-base , per il più grave
reato di cui all’art 337 cp , di mesi 6 di reclusione, ridotta , ex art 62 n 6, a mesi 4;
aumentata . ex art 81 cpv cp , a mesi 6 , ridotta , per la scelta del rito, alla pena
finale applicata di mesi 4 di reclusione. Dunque non risultano richieste le attenuanti
generiche . Il giudice ha pertanto statuito conformemente all’accordo delle parti ,
essendogli preclusa la concessione di circostanze attenuanti non contemplate dal
predetto accordo, onde la censura è manifestamente infondata .
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .

generiche, che però non sono state riconosciute dal giudice.

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