Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 193 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 193 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO GIUSEPPE N. IL 29/06/1951 parte offesa nel
procedimento
c/
ARTIMAGNELLA SILVESTRO N. IL 07/03/1957
avverso l’ordinanza n. 740/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
2242/2&1-1- D 1- i 08 12D 2,2)
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 7.9.2012, il gip del tribunale di Catania disponeva
l’archiviazione del procedimento a carico di Artimagnella Silvestro per il reato di cui
all’art. 660 cod.pen. , sul presupposto che era pendente altro procedimento penale per i
medesimi fatti qualificati in termini di violazione dell’art. 612 cod.pen, cosicchè il

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore della
parte offesa, PAPPALARDO Giuseppe, per lamentare erronea applicazione di legge e
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, contestando che si possa
parlare di “bis in idem”, considerata quanto meno la diversa estensione temporale dei
fatti.

Il ricorso è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità , posto che l’art.
409 cod.proc.pen. prevede che l’ordinanza di archiviazione possa essere fatta oggetto di
ricorso per cassazione solo nei casi di nullità previste dall’art. 127 c. 5 cod.proc.pen.,
ovverosia per profili di ordine processuale relativi al procedimento in camera di
consiglio.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

presente doveva ritenersi mera duplicazione dell’altro procedimento pendente.

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