Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 193 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 193 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERSPICACE FRANCESCO N. IL 01/01/1960
avverso il decreto n. 45/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
12/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione
proposto da Perspicace Francesco volto ad ottenere la declaratoria di non
esecutività della sentenza dello stesso Tribunale del 28/10/2011 per l’omessa
notifica nei suoi confronti del relativo estratto contumaciale.
Il Tribunale, dopo avere osservato che l’imputato non era stato dichiarato

riproposizione di altro, basato sui medesimi elementi, già rigettato dal Tribunale
di Milano con ordinanza del 20/3/2013.

2. Ricorre per cassazione Perspicace Francesco che deduce violazione di
legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente contesta che le due istanze fossero identiche e basate sui
medesimi elementi: quella decisa dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del
20/3/2013 aveva ad oggetto la richiesta di restituzione nel termine per proporre
impugnazione avverso la sentenza, mentre quella decisa con il decreto oggi
impugnato concerneva la declaratoria di non esecutività della sentenza a causa
dell’omessa notifica dell’estratto contumaciale.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 420 quater
cod. proc. pen. (nel testo all’epoca vigente): la circostanza che il detenuto
avesse rinunciato a comparire ai sensi dell’art. 420 quinquies cod. proc. pen. non
escludeva affatto che lo stesso venisse dichiarato contumace, atteso che la
norma, in questo caso, prevede esclusivamente la non applicazione degli artt.
420 bis e 420 ter cod. proc. pen., ma non dell’art. 420 quater cod. proc. pen.. Il
fatto che la dichiarazione di contumacia non fosse stata emessa non escludeva i
diritti dell’imputato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell’esecuzione,
con la precedente ordinanza del 20/3/2013, aveva rigettato la richiesta del
condannato per la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna:
anche in quel procedimento il condannato aveva eccepito la mancata notifica

2

contumace, ma rinunciante a comparire, rilevava che l’incidente costituiva mera

dell’estratto contumaciale della sentenza, eccezione respinta perché l’imputato
non era stato dichiarato contumace e la sentenza era stata depositata nei termini
indicati.

Il decreto impugnato, pertanto, è stato esattamente emesso, poiché la
questione proposta era identica.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale

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