Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 193 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 193 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• FERRAMOSCA Mauro nato a Taranto il 20/11/1946
avverso la sentenza in data 07/07/2015 della Corte di Appello di Lecce – sez.
distaccata di Taranto
PARTE CIVILE: Filomena Giovanna
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Perla Lori, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Donato Salinari del foro di Taranto, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/07/2015 la Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata
di Taranto, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto del
30/09/2013, appellata da Mauro Ferramosca, riduceva la pena a costui inflitta a
tre anni, quattro mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa conseguente
all’accertamento di responsabilità per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) della
rubrica (truffa, uso di atto falso, esercizio abusivo della professione, tentata
estorsione).

V)\

Data Udienza: 02/12/2016

Confermava altresì le statuizioni civili in favore di Giovanna Filomena, costituitasi
parte civile.
1.1 I giudici di merito, sulla base delle prove acquisite, avevano ritenuto pacifico
che l’imputato, affermando mendacemente di essere un avvocato e fingendo di
svolgere pratiche giudiziarie nell’interesse della Filomena, aveva posto in essere
una condotta artificiosa ed ingannevole, idonea a trarre in inganno la parte
offesa, utilizzando a tal fine anche atti giudiziari falsificati; aveva altresì

non riuscendo nell’intento per il rifiuto di quest’ultima.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Ferramosca tramite il difensore di fiducia
sulla base di sei motivi con i quali ha eccepito l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, l’inosservanza di norma processuale stabilita a
pena di nullità (art.546 cod. proc. pen.), il vizio di motivazione in relazione:
– all’art. 640 cod. pen, ipotesi di reato che avrebbe dovuto assorbire anche i
delitti di cui ai capi B) e C) attesa l’identità della condotta contestata, in
mancanza altresì della prova del conferimento da parte della Filomena di un
mandato alle liti, sul presupposto che il Ferramosca fosse avvocato;
– agli artt. 482, 476, 489, 61 n. 2 cod. pen. trattandosi di reato ricompreso negli
artifici e raggiri e quindi assorbito nella truffa;
– all’art. 348 cod. pen. mancando la prova dell’esercizio abusivo dell’attività
professionale non consentita (il mandato alle liti, gli atti processuali) ed in ogni
caso rientrando la contestazione nella condotta truffaldina;
– agli artt. 56 e 629 cod. pen. essendo insussistenti gli elementi costitutivi della
fattispecie estorsiva e, comunque, ipotizzabile la meno grave ipotesi delittuosa
prevista dall’art. 610 ovvero dall’art.612 cod. pen;
– all’art. 99, comma 4 cod. pen. avendo i giudici di merito omesso qualsiasi
motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, ritenendola erroneamente
obbligatoria;
– all’art. 81 cod. pen. per l’ingiustificato aumento di un terzo, conseguente allo
status di recidivo reiterato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presenta vari motivi d’inammissibilità.
2. Il ricorrente nei primi tre motivi di ricorso censura la sentenza impugnata
ritenendo che “il precetto normativo di cui all’art. 640 cod. pen. non può che
ricomprendere e sanzionare le altre azioni contestate sub capi B) e C)”; che
doveva applicarsi “il criterio di consunzione” con conseguente assorbimento di
tali fattispecie in quella sub A); che la corte di appello aveva con scarna

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minacciato la vittima per indurla a consegnargli un’ulteriore tranche di denaro,

g

affermazione disatteso la richiesta di assorbimento sul presupposto che si
trattasse “di reati concorrenti per via del diverso bene giuridico leso”.
Ih realtà la questione era stata posta in termini generici, ed in subordine, in uno
dei due atti d’impugnazione (pagg. 4/5 dell’appello dell’avv. Salinari), per cui il
richiamo della corte territoriale al principio di diritto in tema di reati concorrenti
risulta pertinente ed esaustivo.
Il delitto di truffa infatti non assorbe quello di falso sia perchè nelle due ipotesi

pubblica nell’altro delitto), sia perchè il falso si realizza, diversamente dal delitto
di truffa, anche senza il conseguimento di un profitto; lo stesso dicasi per
l’esercizio abusivo di una professione, sanzionato a tutela del buon andamento
della pubblica amministrazione.
Ne consegue che non vi è alcuna preclusione processuale, derivante dal principio
del “ne bis in idem”, quando – come nel caso di specie – vi siano plurime
violazioni di legge ancorché riferite ad una condotta unitaria.
3. Per il resto i primi quattro motivi si risolvono nella reiterazione di quelli
proposti in appello e motivatamente disattesi con doppia pronuncia conforme dal
giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso, con la conseguenza che sono privi dei requisiti di
cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del
11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
La corte territoriale ha infatti evidenziato sulla base di argomenti non presi in
considerazione dal ricorrente ovvero non confutati specificatamente:
– la ricostruzione certa ed univoca dei fatti indicati nelle imputazioni, sulla base
della duplice querela della persona offesa, delle dichiarazioni di una persona
informata sui fatti, della documentazione acquisita;
– l’attendibilità della Filomena su tutte le circostanze riferite – la firma di un
mandato in bianco, il versamento di somme di denaro, la consegna di un decreto
di omologa della separazione falsificato;

il riscontro esterno costituito dalla falsità degli atti processuali e dalle

dichiarazioni del Mitrugno nonché dall’accertato sistema predisposto per creare
l’apparenza della professione di avvocato (i biglietti da visita, lo studio legale);
– la minaccia (estrinsecatasi nelle parole “non costringermi a sporcarmi le mani”
di valenza intimidatoria per il riferimento, indirizzato all’interlocutore, alla

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criminose diverso è il bene giuridico leso (il patrimonio nella truffa e la fede

commissione di atti riprovevoli) di un male ingiusto per ottenere ulteriori somme
di denaro;
– la configurabilità dei singoli reati contestati (pagg. 11 e 12 della sentenza
impugnata).
Riproponendo i motivi di appello, il ricorrente ha altresì incentrato le tesi
difensive su questioni di merito, prospettando un’alternativa ricostruzione dei
fatti, senza considerare che al giudice di legittimità è preclusa – in sede di

fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del
merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa.
4. Il quinto ed il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, essendo
relativi all’applicazione della contestata recidiva ex art. 99 quarto comma cod.
pen.
Ritiene il ricorrente che l’inasprimento della pena sia stata effettuata senza
valutazione in concreto della effettiva idoneità dei precedenti ad incidere sul
trattamento sanzionatorio, con conseguente carenza di motivazione sul punto.
L’assunto non è condivisibile perché la corte territoriale ha ritenuto corretta la
valutazione del primo giudice trattandosi di soggetto “già dichiarato recidivo
(vedi decreto penale di condanna del 07/02/2011)” , in tal modo evidenziando
che la commissione di un ulteriore reato non poteva che confermare quel giudizio
di accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità.
5. Alla dichiarazione d’inammissibilità, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro a
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2016
Il Consigliere estensore
Dott. Luigi Agostinacchio

Il Presidente
Dott. Matilde Cammino

controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a

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