Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19299 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19299 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE SAPIO FRANCESCO nato il 03/11/1947 a MUGNANO DEL CARDINALE

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Francesco De Sapio ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Avellino, con cui il
ricorrente è stato condannato alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti
domiciliari. Egli deduce, con i tre motivi, la violazione di legge processuale, la mancanza, la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
integrazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

3. Ed invero, i motivi di ricorso, per un verso, costituiscono mera reiterazione degli stessi rilievi
dedotti in appello; per altro verso, tendono chiaramente a promuovere una rivalutazione su
aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità
limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Con considerazioni del resto ineccepibili – in quanto solidamente ancorate alle emergenze
processuali nonché conformi a logica e diritto – i giudici di merito hanno evidenziato come,
nella specie, ricorrano i presupposti del reato ascritto e facciano difetto le condizioni per il
riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità (v. pagine 3 e 4 della
sentenza impugnata).
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal
Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu ocull

. percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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