Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19299 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19299 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CAVERNI GIULIO N. IL 19/09/1988
inoltre:
CAVERNI GIULIO N. IL 19/09/1988
avverso la sentenza n. 2057/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
14/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentilvle conclusioni del PG Dott.

Dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro;

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 14/01/2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Pesaro ha pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nei confronti
di Caverni Giulio in relazione all’imputazione di cui all’art.186, comma 2, lett.c) e
comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, applicando all’imputato la pena di
mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con il
lavoro di pubblica utilità, con sospensione della patente di guida per anni uno.

Corte di Appello di Ancona deducendo violazione di legge per irrogazione della
sanzione amministrativa accessoria della patente di guida in misura inferiore al
minimo edittale, pari a due anni.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha concluso
per l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Pesaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza

ex art. 444

cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione
o che il giudice abbia omesso di motivare l’applicazione della sanzione, sia
perchè questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla
pena – sia perché tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia
(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del
3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).
2.1. Nel caso concreto, il decidente risulta aver applicato la sanzione
accessoria della sospensione della patente per anni uno. Ma l’art.3, comma 45,
della 1.15 luglio 2009, n.94, in vigore all’epoca del fatto e non attinto da
2

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la

successive modifiche sul punto, ha previsto che la misura della sanzione
amministrativa accessoria in esame, stabilita dall’art.186, comma 2, lette cod.
strada da un minimo di un anno ad un massimo di due, sia raddoppiata nel caso
di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. Il successivo comma 2quater del medesimo articolo prevede che tale sanzione si applichi anche in caso
di patteggiamento. Con il provvedimento impugnato il giudice di merito, pur
dando atto nella motivazione che il veicolo fosse intestato a persona estranea al
reato, ha irrogato la sanzione accessoria in misura inferiore al minimo previsto

3. La durata della sospensione della patente di guida doveva, infatti, essere
raddoppiata, ed essendo previsto un periodo minimo di anni uno, non poteva
essere inferiore ad anni due. Ai sensi dell’art. 620 lett.1 cod. proc. pen. deve
essere, dunque, determinata in anni due la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, previo annullamento senza rinvio della
erronea statuizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
durata che determina in anni due.
Così deciso il 3/04/2014

dalla legge.

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