Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19298 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19298 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANILE VITTORIO nato il 13/09/1976 a NAPOLI
avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vittorio Campanile ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli Nord, con cui egli
è stato condannato alla pena di legge per i reati di resistenza e pubblico ufficiale e minaccia
aggravata dall’uso di un’arma. Egli deduce, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in ordine
alla conferma del giudizio di penale responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile.
ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la censura, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del
18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
“versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
3. Ed invero, il ricorrente si limita a dolersi della conferma della condanna, ma non indica le