Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19297 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19297 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDO VINCENZO nato il 17/09/1968 a NAPOLI
avverso la sentenza del 18/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vi7enzo Orlando ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Napoli ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Napoli, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce, con
l’unico motivo, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
integrazione del reato per difetto del dolo.
2. Il ricorso è inammissibile.
con le risposte date dalla Corte; dall’altro lato, promuove una rivalutazione su aspetti
squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi
a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità
di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Con considerazioni del resto ineccepibili in questa Sede – in quanto solidamente ancorate
alle emergenze processuali e conformi a logica e diritto – i giudici di merito hanno evidenziato
come, nella specie, debba certamente ritenersi integrato il reato di evasione anche sotto il
profilo del dolo, essendo stato Orlando fuori dal domicilio al di fuori dell’orario autorizzato (v.
pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
3. Ed invero, il ricorso, da un lato, reitera gli stessi motivi coltivati in appello e non si confronta