Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19297 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19297 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Lellis Nando n. il 10.7.1981
avverso l’ordinanza n. 77/2013 pronunciata dal Tribunale della
Libertà di Latina il 27.6.2013;
sentita nella camera di consiglio del 2.4.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Di Popolo, che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avv.to A. Farau del foro di Latina, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 02/04/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 27.6.2013, il tribunale di Latina, in sede di riesame, ha confermato due provvedimenti di sequestro
preventivo emessi, in data 5 e 7.6.2013, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Latina, con riguardo ad alcuni farmaci, a due computer portatili, a due scontrini fiscali, alla somma in
contanti di euro 29.050,00 e ad altra documentazione cartacea, rinvenuti nella disponibilità di Nando De Lellis in relazione alla prospettata commissione, da parte dello stesso, dei reati di illecita detenzione e commercializzazione di farmaci, di cui agli artt. 9 1. n. 376/00 e
73 d.p.r. n. 309/90, allo stesso contestati.
Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Latina ha sottolineato il ricorso del fumus commissi delicti relativo ai reati contestati al ricorrente, evidenziando altresì il pericolo di reiterazione di
analoghi fatti riveniente dalla perdurante disponibilità, in capo al De
Lellis, degli oggetti allo stesso sequestrati.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il De Lellis sulla
base di due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo
alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ritenuta dal giudice del riesame, avendo quest’ultimo inammissibilmente trascurato
gli elementi di prova a discarico offerti dalla difesa sulla base di motivazioni prive di univoca consistenza rappresentativa, piuttosto valorizzando fonti di prova (quali le generiche dichiarazioni accusatorie
rese da tale Andrea Malpaga) viziate da inutilizzabilità quando non
elaborate in termini d’irriducibile illogicità.
2.1. –

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo
alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati contestati al De Lellis, nella specie individuato dal tribunale del riesame
sulla base di argomentazioni probatorie generiche e apodittiche, totalmente contraddette e superate dalle contrarie allegazioni offerte
dal ricorrente.
2.2. –

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Considerato in diritto
3. – Il ricorso è inammissibile.
Al riguardo, rileva il collegio come, in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di ‘violazione di legge’ per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art.
325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione
o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 c.p.p. (v. Cass., Sez. Un., n. 5876/2004, Rv. 226710, e
altre successive).
Rimangono pertanto escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione, tutte le rimanenti ipotesi nelle
quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del
tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie (v. Cass., Sez. 1, n.
6821/2012, Rv. 252430), dovendo riservarsi il ricorso per cassazione
unicamente a quelle violazione di legge consistenti in errores in iudicando o in procedendo, ovvero a quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante, ovvero privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza tali rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Cass., Sez. 5, n.
43068/2009, Rv. 245093).
Nel caso di specie, il ricorrente ha del tutto infondatamente
censurato il provvedimento impugnato per aver omesso di confrontarsi criticamente con gli elementi di prova a discarico offerti dalla
difesa in relazione al duplice requisito del fumus commissi delicti
(con riguardo alle fattispecie delittuose relative al commercio clandestino di anabolizzanti e/o di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) e del periculum in mora relativo alla disponibilità dei beni sequestrati, avendo il tribunale del riesame adeguatamente dato conto
— con motivazione logicamente argomentata e dotata di conseguente
linearità — che: i) il De Lellis era già stato colpito, in data 29.5.2012,
da un sequestro di numerosi farmaci provenienti dalla Moldavia e
dalla Romania, costituiti da anabolizzanti, tra cui il Nandrolone, rientrante nella categoria delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al
d.p.r. n. 309/90; 2) che, unitamente a dette sostanze, sono stati se-

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questrati al De Lellis, due agende su cui erano stati annotati numerosi nominativi di soggetti con accanto l’indicazione di cifre numeriche;
3) che, in forza dei successivi accertamenti effettuati, è risultato che il
De Lellis intrattenesse numerosi e continuativi rapporti commerciali
con paesi esteri, specialmente dell’Europa dell’est (cfr. l’informativa
della Guardia di Finanza del 18.4.2013); 4) che il nominativo del De
Lellis era emerso, quale fornitore di un pacco di farmaci provenienti
dalla Moldavia, nell’ambito di un’indagine svolta dalla procura della
Repubblica presso il tribunale di Trento a seguito dell’indicazione di
tale Andrea Malpaga (le cui dichiarazioni, di là dall’eventuale relativa
inutilizzabilità processuale, mantengono piena valenza quale spunto
indiziario in sede d’indagine preliminare).
Lo stesso tribunale ha altresì coerentemente evidenziato come
il complesso di tali indizi, unitamente alla circostanza consistente
nella rilevante quantità di farmaci rinvenuti nell’abitazione e/o
nell’esercizio commerciale dello stesso e della notevole somma di denaro in contanti dallo stesso inusualmente custodita nella propria casa (oggetto dei sequestri impugnati), deponesse univocamente per la
sussistenza del fumus commissi delicti relativo ai reati contestati al
ricorrente, apparendo, pur nella sommarietà della valutazione probatorie effettuata, come l’ingente quantitativo di farmaci rinvenuto
presso la propria abitazione (di là dall’eventuale relativa provenienza
da canali legali) fosse difficilmente compatibile con un uso meramente personale dello stesso (pur tenendo conto delle relative consuetudini di culturista) sì che la documentazione prodotta dalla difesa, a
giustificazione delle operazioni commerciale poste in essere dal ricorrente, era apparsa complessivamente insufficiente (anche in considerazione delle somme in contanti rinvenute in possesso del De Lellis) a
dar conto della ragguardevole entità dei movimenti riscontrati nel
corso delle indagini della Guardia di Finanza.
Ciò posto, in termini pienamente logici e consequenziali, il
giudice del riesame ha sottolineato come il vincolo cautelare reale sugli oggetti sottoposti a sequestro si presentasse nella specie assolutamente necessario, allo specifico fine di evitare la probabile reiterazione del reato mediante la messa in vendita dei farmaci sequestrati o
l’acquisto di nuovi mediante i mezzi finanziari a lui a disposizione anche attraverso la rete informatica notoriamente idonea ad amplificarne la diffusività.

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.4.2014.

Le argomentazioni così compendiate dal tribunale del riesame
appaiono tali da integrare un apparato motivazionale certamente
sussistente (e non meramente apparente), dovendo pertanto ritenersi
esclusa alcuna violazione di legge, tanto sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto nella prospettiva dell’intercorsa applicazione della misura cautelare reale qui contestata in assenza dei requisiti di legge a tal fine previsti.

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