Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19296 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19296 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADRAGNA ALBERTO N. IL 06/02/1979
avverso l’ordinanza n. 46/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/septife le conclusioni del PG Dott. vi As sino 64ut
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n< 4-i':ø Data Udienza: 02/04/2014 Fatto e diritto 1. Con ordinanza del 27/9/2013 la Corte di Appello di Messina, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Alberto Adragna. A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che sussisteva la colpa grave del ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione patita. personalmente, deducendo insufficienza della motivazione e violazione di legge. Con memoria depositata il 15/3/2014 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché supportato da tendenti a prospettare una mera diversa valutazione degli elementi emergenti dal processo. 3. Il ricorso è inammissibile, sia pure per motivi diversi da quelli considerati dal P.G.. Secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione a norma dell'art. 613 cod. proc. pen., giacché l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l'impugnazione (Sez. U, Ord. n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 219613; Sez. 3, n. 42737 del 16/10/2008, Marino, Rv. 241414). È stato peraltro anche precisato che in tale materia il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall'interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 13197 del 22/02/2008, Cuomo, Rv. 239602). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. 4. Tenuto conto della sentenza 13/06/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di 2 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo. Avuto riguardo alle ragioni delle decisione, fondate su preliminare e assorbente questione processuale rilevata d'ufficio, equo appare compensare le spese nei confronti del Ministero resistente. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese sostenute per il presente giudizio. Così deciso il 2/4/2014 P.Q.M.

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