Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19294 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19294 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MASSIMILIANO nato il 11/06/1975 a FOGGIA
avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Massimiliano Russo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bari ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Foggia, con cui il
ricorrente è stato condannato per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Egli deduce,
con il primo motivo, la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta integrazione del reato; con il secondo motivo, la violazione di legge
penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena.

3. Ed invero, il ricorso, da un lato, reitera gli stessi motivi coltivati in appello e non si confronta
con le risposte date dalla Corte; dall’altro lato, promuove una rivalutazione su aspetti
squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi
a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità
di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Con considerazioni del resto ineccepibili – in quanto solidamente ancorate alle emergenze
processuali e conformi a logica e diritto – i giudici di merito hanno evidenziato come, nella
.

s’pecie, debba certamente ritenersi integrato il reato di evasione (v. pagine 2 e 3 della
sentenza impugnata). D’altronde, si deve intendere per domicilio, agli effetti dell’art. 385 c.p.,
il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni
altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di
stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante (Sez. 6, n. 4830 del
21/10/2014 – dep. 2015, P.M. in proc. Capkevica, Rv. 262155).
5.

La determinazione della pena – oltre a costituire aspetto rimesso alla valutazione

discrezionale del giudice di merito e pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione
(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142) – risulta, nella specie, sorretta da un
accurato ed ineccepibile discorso giustificativo, nel quale – in linea con il disposto dell’art. 133
c.p. – il giudice ha fatto puntuale e corretto riferimento alle modalità e circostanze dei fatti, ai
precedenti penali dell’imputato ed al suo comportamento antecedente e susseguente al reato
(v. pagina 3 della sentenza impugnata).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

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