Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19293 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19293 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LORENZETTO RENATO nato il 25/07/1953 a TREVISO parte offesa nel
procedimento
c/
LISATO ALESSANDRA nato il 16/06/1957 a PADOVA

avverso l’ordinanza del 28/07/2017 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Renato Lorenzettb (persona offesa) ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale
il Gip del Tribunale di Padova, all’esito dell’udienza ex art. 410 c.p.p., ha disposto
l’archiviazione del procedimento a carico di Alessandra Lisato. Il ricorrente chiede
l’annullamento dell’ordinanza per vizio di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Va, invero, rilevato che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti

conclusione del quale essa sia stata pronunciata. Ed invero, la citata norma, nel fare espresso
e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, c.p.p., legittima il ricorso
per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i
procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995 – dep.
03/07/1995, Bianchi, Rv. 201381; Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, P.O. in proc. M. ed altro,
Rv. 262953).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

‘Così deciso il 13 marzo 2018

fissati dal comma 6 dell’art. 409 c.p.p.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a

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