Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19292 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19292 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LODA CLAUDIO nato il 16/07/1965 a BRESCIA

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Claudio Loda ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Brescia ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Brescia, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di cui all’art. 379 c.p. Il ricorrente deduce, con il
primo motivo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione del reato di
favoreggiamento reale in assenza di specifica motivazione sui relativi elementi costituitivi; con
ib secondo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla denegata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorso è del tutto generico, là dove non circostanzia le ragioni di fatto e di
diritto a sostegno delle doglianze, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012,
P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. D’altra parte, il ricorrente, per un verso, ripropone rilievi già dedotti in appello e non si
confronta con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque,
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Per altro
verso, sollecita una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede,
dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di
merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha argomentato – con considerazioni diffuse, aderenti
alle emergenze processuale e conformi a logica é diritto – tanto la ritenuta integrazione del
reato di favoreggiamento personale (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); quanto
l’insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della invocata diminuente, ostando
anzi ai fini del riconoscimento la gravità del fatto, l’atteggiamento processuale ed i precedenti
penali (v. pagine 6 e 7 della decisione in verifica).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

così deciso il 13 marzo 2018

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