Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19291 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19291 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACQUATI ANGELO nato il 26/01/1959 a MILANO

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

1. Angelo Acquati ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Brescia ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Bergamo, riqualificato ai sensi
dell’art. 368 c.p. il fatto sub capo D), originariamente contestato ai sensi dell’art. 367 c.p. Il
ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di legge penale in relazione all’art. 368
c.p. per avere la Corte erroneamente stimato integrato l’elemento soggettivo del reato
sebbene manchi la prova che l’imputato avesse certezza dell’innocenza dell’incolpato; con il
secondo motivo, l’illogicità della motivazione, per avere i giudici di merito stimato integrato il
reato nonostante Ronzoni abbia ritrattato soltanto dopo la presentazione della denuncia
dell’Acquati ritenuta calunniosa.
1.1. Nella memoria depositata in Cancelleria, il patrono di Angelo Acquati ha evidenziato come,
ai fini della integrazione del reato di calunnia, sia necessario provare che l’imputato avesse
certezza dell’innocenza dell’incolpato, che nella specie manca; come dalla ritrattazione del
Ronzoni sia logico trarre non solo la sua malafede, ma anche la mancanza di un collegamento
logico tra la confessione/ritrattazione di quest’ultimo e la consapevolezza di Acquati.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorso, da un lato, reitera gli stessi motivi coltivati in appello e non si confronta
con le risposte date dalla Corte; dall’altro lato, promuove una rivalutazione su aspetti
squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi
a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità
di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Con considerazioni del resto ineccepibili — in quanto solidamente ancorate alle emergenze
processuali e conformi a logica e diritto — i giudici di merito hanno evidenziato come, nella
specie, debba certamente ritenersi integrato il delitto di calunnia, con specifico riguardo
all’elemento soggettivo, risultando provato, non soltanto dalla logica dei fatti, anche dal
complessivo compendio probatorio (segnatamente da plurime deposizioni testimoniali) che
Acquati presentava la denuncia al fine di accreditare dolosamente a carico di Ubaldo Ronzoni la
commissioni di reati in danno della Franco Chiesa S.p.A., trattandosi invece di condotte
ispirate, conosciute, e – in definitiva – volute dagli stessi organi d’amministrazione della
Società, in primis dello stesso Presidente Acquati (v. pagine 8 e seguenti della sentenza).
‘5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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